Il diritto è esercitabile anche al di fuori delle liquidazioni periodiche
Le modifiche apportate dal DL 50/2017 alle regole in tema di detrazione dell’IVA e registrazione delle fatture d’acquisto e i chiarimenti contenuti nella circolare del 17 gennaio 2018 n. 1 dell’Agenzia delle Entrate, hanno reso molto più frequente l’eventualità in cui l’esercizio della detrazione possa avvenire per il tramite della dichiarazione annuale e non, come di consueto, attraverso le “normali” liquidazioni periodiche.
L’Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi appena citato, ha chiarito che il dies a quo, dal quale decorre il termine per esercitare il diritto deve essere individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del formale possesso della fattura.
Supponiamo che un soggetto passivo con liquidazione mensile abbia effettuato un acquisto nel mese di novembre 2017 e che la fattura gli sia stata consegnata immediatamente.
Al fine di portare in detrazione l’imposta, egli avrebbe potuto, alternativamente:
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nel mese di novembre 2017, facendo concorrere l’imposta alla liquidazione dello stesso mese da effettuare entro il 16 dicembre 2018;
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nel mese di dicembre 2017, facendo concorrere l’imposta alla liquidazione dello stesso mese, da effettuare entro il 16 gennaio 2018;
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nel 2018 (purché entro il 30 aprile 2018, termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA), in un’apposita sezione riferita alle fatture ricevute nel 2017 ed esercitare la detrazione facendo confluire imponibile e imposta nel quadro VF e, conseguentemente, nel quadro VL del modello dichiarativo.
In sostanza, per le fatture ricevute entro la fine dell’anno 2017, a fronte dell’ordinario “transito” nelle liquidazioni periodiche, potrebbe essere scelta una strada differente, consistente nell’annotazione dei documenti nell’anno successivo, ma in apposito sezionale riferito alle fatture ricevute nel 2017 (in alternativa all’utilizzo del “sezionale”, come precisato nella circolare n. 1/2018, è consentita l’adozione di soluzioni che garantiscano comunque i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità e un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria). In quest’ultimo caso l’imposta, pur non transitando nelle liquidazioni periodiche (e, quindi, non venendo indicata nelle relative Comunicazioni) sarà oggetto di detrazione e verrà “recuperata” tramite la dichiarazione IVA annuale.
Ben diverso il caso in cui a fronte della medesima operazione, avvenuta nel mese di novembre 2017, il cessionario abbia ricevuto la fattura, ad esempio, nel mese di febbraio 2018. Solo da questa data, infatti, sarà possibile esercitare la detrazione, benché l’esigibilità sia sorta nell’anno precedente.
In tale circostanza, quindi, per il combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, il soggetto passivo può, alternativamente:
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nel mese di febbraio 2018, facendo concorrere l’imposta detraibile nella liquidazione del mese, da effettuarsi entro il 16 marzo 2018;
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nei mesi successivi (da marzo a dicembre), facendo concorrere l’imposta detraibile nelle rispettive liquidazioni;
– annotare la fattura nel registro degli acquisti nei primi quattro mesi del 2019, in un’apposita sezione riferita agli acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel modello IVA 2019.
Anche i soggetti “trimestrali”, chiamati fra pochi giorni al versamento del saldo annuale, sono interessati dalla procedura alternativa della registrazione nei “sezionali”.
Atteso che l’imposta evidenziata nelle fatture ricevute dal 1° gennaio 2018, seppur riferita a operazioni effettuate nel 2017, potrà essere computata in detrazione solo a decorrere dalla liquidazione periodica del I trimestre 2018 (periodo di ricezione), i documenti di cui il soggetto passivo sia venuto in possesso entro la fine dell’anno scorso, se non utilizzati per la determinazione del saldo riferito al quarto trimestre 2017, potranno comunque essere “recuperati”, attraverso la registrazione nel sezionale entro il 30 aprile del 2018.
È appena il caso di ricordare che coloro che non abbiano effettuato l’annotazione delle fatture d’acquisto ricevute nel 2017 nelle liquidazioni periodiche dell’anno, e che omettano di registrarle nel “sezionale” entro il 30 aprile 2018, potranno comunque esercitare il diritto alla detrazione presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre 2023 (termine stabilito dall’art. 57 del DPR 633/72).