Per le Certificazioni che non contengono dati utili per la precompilata c’è tempo fino al 31 ottobre
Entro mercoledì 7 marzo, i sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati sono obbligati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2018, relative al 2017, contenenti dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, che sarà resa disponibile il prossimo 16 aprile.
Il rinvio al 9 marzo recentemente stabilito dall’Agenzia delle Entrate riguarda infatti solo la trasmissione telematica di alcune tipologie di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, in scadenza lo scorso 28 febbraio (si veda “Slitta al 9 marzo l’invio di alcuni dati per la precompilata” del 28 febbraio 2018).
Con l’art. 1, comma 933, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato infatti stabilito che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770, che la stessa legge di bilancio stabilisce a regime al 31 ottobre.
È stata quindi data “veste normativa” alla possibilità di differire, a regime, l’invio telematico delle Certificazioni Uniche “non rilevanti” per la precompilazione delle dichiarazioni, che era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari.
Potranno quindi essere trasmesse entro il 31 ottobre 2018 (termine per la presentazione del 770/2018) le Certificazioni Uniche 2018 riguardanti, ad esempio:
– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
– le provvigioni e i redditi esenti;
– i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.
Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 7 marzo prossimo, le Certificazioni Uniche 2018 riguardanti, ad esempio:
– i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere e i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
– gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
– i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
– i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. “locazioni brevi”), stipulati dal 1° giugno 2017, di cui all’art. 4 del DL 50/2017.
Per l’invio telematico si deve utilizzare il modello “ordinario” di Certificazione Unica, da compilare secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia, che è costituito:
– dal frontespizio, non presente nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente entro il successivo 31 marzo;
– dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli, non presente nel modello “sintetico”;
– dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra dati fiscali, dati previdenziali e assistenziali, dati assicurativi INAIL e annotazioni;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
– dalla nuova parte relativa alle “locazioni brevi”.
Il modello “ordinario”, da inviare all’Agenzia delle Entrate, non contiene invece la scheda per la destinazione del 2-5-8 per mille dell’IRPEF, da consegnare solo al contribuente nell’ambito del modello “sintetico”.
Il quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” (propria del sostituto d’imposta o di un intermediario incaricato) per la ricezione dall’Agenzia delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), deve essere compilato:
– in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con compilazione dei dati fiscali;
– qualora la suddetta “sede telematica” non sia ancora stata comunicata.
Se, invece, si devono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso), non si deve utilizzare il quadro CT della Certificazione Unica, ma occorre compilare e trasmettere lo specifico modello “CSO”.
In relazione alle “locazioni brevi”, i dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.
Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve però essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.