Il MEF ribadisce, inoltre, che entro fine anno dovranno in ogni caso essere acquisiti i 20 crediti relativi al 2018
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF ha pubblicato ieri la circolare n. 6concernente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali per l’anno 2018.
Nelle premesse del documento viene precisato che per quest’anno è stata confermata, sostanzialmente, l’impostazione del quadro generale già adottato nel 2017 (delineato nelle circolari n. 26 del 6 luglio 2017 e n. 28 del 19 ottobre 2017).
Anche per il 2018 l’attività formativa (a cui sono tenuti tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali, sia nella sezione A che nella sezione B) può essere svolta:
– mediante programmi a distanza del MEF;
– partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF (il cui elenco è pubblicato sul portale della revisione legale);
– presso gli albi professionali di appartenenza;
– presso società di revisione (per coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno delle stesse).
I corsi possono essere tenuti interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula. In particolare, si sottolinea come l’intero obbligo formativo possa essere assolto anche mediante la partecipazione a corsi a distanza.
Per quanto riguarda il contenuto degli eventi formativi, viene precisato che gli stessi devono necessariamente riguardare materie elencate nel programma annuale, adottato, in relazione al 2018, con la determina n. 2812 del 9 gennaio 2018. A titolo di esempio, viene evidenziato come un principio professionale deliberato dall’International Federation of Accountant Profession (IFAC), ma non ancora incluso nel programma del MEF in quanto non ancora adottato nell’ambito dell’ordinamento italiano, non potrebbe validamente costituire argomento di un corso.
Viene poi ricordato come ogni iscritto al Registro dei revisori debba maturare ogni anno almeno 20 crediti(di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti), per un minimo di sessanta crediti nel triennio. A tal proposito, viene ribadito che non è possibile compensare i crediti maturati per ciascun anno all’interno del triennio formativo.
Inoltre, il differimento al 31 dicembre 2018 dell’obbligo di formazione relativo al 2017 non esime il professionista dall’obbligo di maturare entro tale data anche i 20 crediti relativi al 2018.
In tale ambito, viene raccomandato agli enti accreditati di evidenziare, in occasione della promozione dei corsi, la facoltà che il revisore imputi i crediti maturati nel 2018 anche al 2017, se per tale anno permane un debito formativo. L’ente formatore dovrà poi prestare la dovuta attenzione nel compilare il campo “anno di riferimento” nel prospetto di comunicazione dei crediti al MEF.
Viene, inoltre, confermato che sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal Registro, a decorrere dalla data di avvio del procedimento di sospensione. In tali casi, l’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvere il debito formativo pregresso.
Si ricorda, infine, che i revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione in relazione all’anno della cancellazione. Tali soggetti, devono comunque aver assolto interamente gli obblighi formativi relativi agli anni precedenti alla cancellazione. Così, ad esempio, chi deciderà di cancellarsi dal registro nel corso del 2018, dovrà aver acquisito i 20 crediti formativi relativi al 2017.