Per la Corte Costituzionale, poco importa che in tal modo la Regione subisca una diminuzione di gettito
Mediante la sentenza n. 29 depositata ieri, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità della disciplina in tema di rottamazione dei ruoli sollevate dalla Regione Toscana, in riferimento al principio costituzionale di autonomia finanziaria delle Regioni.
Tramite detto istituto, a fronte del pagamento intero delle imposte e dei contributi, compresi interessi e relativi aggi di riscossione, il debitore beneficia dello stralcio dei soli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Relativamente alle entrate locali (si pensi ai tributi propri delle Regioni, ma anche a quelle dei Comuni), la rottamazione dei ruoli è da sempre stata caratterizzata da una “doppia faccia”.
Solo ove l’ente locale abbia deciso di avvalersi, per la riscossione, delle società del gruppo Equitalia la rottamazione opera in automatico, mentre qualora la riscossione sia svolta in proprio oppure tramite concessionario locale è necessaria la delibera dell’ente.
Così è stato anche in merito alla riapertura della rottamazione ex art. 1 del DL 148/2017, ove, al comma 11-quater, si prevede tale possibilità per le ingiunzioni fiscali notificate sino al 16 ottobre 2017, con delibera che avrebbe dovuto essere adottata entro il 4 febbraio 2018.
Tanto premesso, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per la Consulta, deriva dal fatto che la rottamazione del DL 193/2016 si inserisce in una riforma della riscossione di ampia portata, il cui aspetto principale consiste nella soppressione di Equitalia spa e nella sua sostituzione con il nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La ratio legis è rinvenibile nell’evitare che l’ente subentrante “si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale”.
Il fatto che si tratti di tributi propri della Regione non muta i termini della questione, considerato che la riforma della riscossione indicata è ispirata a esigenze di carattere unitario, “che impone una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati”.
Muovendo da tale premessa, si sostiene: “sul piano formale, non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale, ne deriverebbe la necessità di moltiplicare l’emissione dei ruoli in relazione ai differenti tipi di imposte, con un appesantimento operativo incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza del sistema”.
Per la ragione esposta, si tratta di una norma che rientra nel coordinamento del sistema tributario ex art. 117 terzo comma della Costituzione, visto in combinazione con l’art. 119, secondo cui le Regioni dispongono sì di tributi propri, ma “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
Insomma, siccome l’intento del legislatore è quello di sopprimere Equitalia e istituire Agenzia delle Entrate-Riscossione, questo nuovo ente non deve avere pesanti arretrati.
Rimane però la criticità evidenziata dalla Regione Toscana: comunque la Regione perde entrate solo per il fatto di aver deciso di affidare la riscossione all’ex Equitalia, cosa che, per le ragioni sopra esposte, non si sarebbe verificata se avesse ritenuto di gestirla in proprio o mediante affidamento ai concessionari.
La Consulta risponde anche a tale quesito, affermando, in breve, che le ingiunzioni fiscali non rientrano nell’esigenza sottesa alla riforma “statale” della riscossione, dunque è giustificata la discrezionalitàrimessa all’ente impositore, circa l’accesso alla rottamazione.
Una osservazione potrebbe essere la seguente: magari la Regione, nel momento in cui ha deciso di affidare la riscossione all’ex Equitalia, non ha pensato che avrebbe poi dovuto subire la perdita di gettito senza poter interferire in alcun modo, circostanza che fa venire in mente il principio del legittimo affidamento.
Rammentiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 148/2017, entro il 15 maggio 2018 va presentata domanda di rottamazione, riservata ai seguenti soggetti:
– debitori che non hanno presentato domanda entro il 21 aprile 2017 e in merito ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016,
– debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 21 aprile 2017 ma hanno ricevuto un diniego derivante dal mancato pagamento di rate pregresse scadute al 31 dicembre 2016;
– debitori che hanno carichi trasmessi dal gennaio al settembre 2017.