L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino ad allora potranno fruire della decommercializzazione
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla decorrenza delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore.
In linea generale, l’art. 104 comma 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede che le norme dello stesso Codice entrino in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017. Tuttavia, ai sensi dell’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017 (salve specifiche eccezioni previste), le disposizioni del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Una deroga a tale previsione è recata dall’art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017, in base al quale per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X, di alcune disposizioni, espressamente previste dall’art. 104 comma 1.
Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS sono ricomprese, fra l’altro quelle in materia di: social bonus (art. 81 del DLgs. 117/2017); imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative; art. 82 del DLgs. 117/2017); detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del DLgs. 117/2017).
Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle ODV e alle APS l’esenzione dall’IRES per i redditi degli immobili di detti enti destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (art. 84 comma 2 e 85 comma 7 del DLgs. 117/2017).
L’art. 104 commi 1 e 2 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 5-sexies del DL 148/2017 convertito, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (salvo quanto previsto dal secondo periodo del citato art. 5-sexies).
Al riguardo, in occasione di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la disciplina delle ONLUS di cui agli artt. 10 ss. del DLgs. 460/97 resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore.
Inoltre, secondo l’Agenzia, le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 104 comma 1 del Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nell’albo delle società cooperative. A decorrere dall’abrogazione della disciplina delle ONLUS, le cooperative sociali (pur non potendosi più qualificare come ONLUS di diritto) potranno comunque continuare a essere destinatarie delle disposizioni del Codice del Terzo settore sopra elencate, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni.
Per quanto concerne la decorrenza delle modifiche apportate dall’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017, l’Agenzia delle Entrate rileva che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del Codice e, pertanto, valgono i termini applicativi stabiliti dall’art. 104 comma 2 del Dlgs. 117/2017 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-sexies del DL 148/2017.
L’art. 148 comma 3 del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 89 comma 4 del Codice del Terzo settore, conserva quindi efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice.
Pertanto, anteriormente a tale termine tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’art. 148 comma 3 del TUIR, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.
Dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più fruire della predetta decommercializzazione, che continuerà a trovare applicazione unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.