La C.T. Prov. di Reggio Emilia non condivide le conclusioni della Cassazione sull’irretroattività delle modifiche all’art. 20 del DPR 131/86
Dopo soli cinque giorni dal deposito della sentenza n. 2007/2018, con la quale la Cassazione ha affermato la natura innovativa e, quindi, irretroattiva, delle modifiche all’art. 20 del DPR 131/86 (si veda “Non retroattiva la nuova norma antielusiva in materia di registro” del 27 gennaio 2018), una sentenza di merito si discostaapertamente dall’indirizzo accolto dai giudici di legittimità.
In particolare, nella sentenza 31 gennaio 2018 n. 4/2/2018, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma che, sulla base dell’art. 20 del DPR 131/86, come vigente già prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, non sia legittimo riqualificare in atto di cessione di azienda la cessione totalitaria di partecipazioni.
Infatti, secondo la Commissione, l’art. 20 del DPR 131/86, già prima dell’intervento della L. 205/2017, non legittimava una riqualificazione basata sugli effetti economici degli atti, bensì solo una interpretazione fondata sugli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione.
Lo dimostra l’evoluzione della norma, e il dibattito dottrinale che l’aveva accompagnata, che ha portato all’inserimento (già nell’art. 19 del DPR 642/72) del riferimento espresso agli “effetti giuridici”, proprio per fugare ogni dubbio sull’irrilevanza, ai fini dell’interpretazione degli atti mirata all’applicazione dell’imposta di registro, degli effetti economici di essi.
La correttezza di tale interpretazione – continua la Commissione – è suffragata dall’intervento normativo operato dalla L. 205/2017 sull’art. 20 del DPR 131/86.
Il novellato art. 20 del DPR 131/86, infatti, oggi precisa che l’imposta di registro va applicata sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto, senza poter fare riferimento a elementi extratestuali o atti collegati. Sicché, come si legge espressamente nella relazione illustrativa “non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote”.
Inoltre, secondo la Commissione, come si desume chiaramente dalla relazione illustrativa alla L. 205/2017, il nuovo art. 20 ha natura interpretativa e non innovativa.
Il legislatore ha scelto, tra le interpretazioni possibili dell’art. 20 del DPR 131/86, quella opposta a quella accolta dalla giurisprudenza prevalente. Ma ciò non significa che abbia “innovato” in alcun modo la disciplina o la norma. Ha solo “imposto” un’interpretazione dell’art. 20, inserendo in esso alcune espressioni che impediscono l’interpretazione differente. Ciò non significa operare una “rivisitazione strutturale della norma rispetto alla sua versione precedente” (come si legge nella sentenza n. 2007/2018), ma significa solo scegliere una tra le varie, possibili, interpretazioni di una norma.
Per questi motivi, la C.T. Prov. di Reggio Emilia afferma espressamente di non condividere le conclusioni cui è giunta la Cassazione nella citata pronuncia, che ha affermato la natura innovativa dell’art. 20 novellato dalla legge di bilancio 2018.
Il fatto che il legislatore abbia operato una modifica testuale della norma non basta, di per sé, a escluderne la natura interpretativa.
Inoltre, l’affermazione secondo cui la nuova norma avrebbe comportato una “rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa” è vera solo se la si guarda dall’angolo visuale della giurisprudenza prevalente, che, per l’appunto, accoglieva l’interpretazione dell’art. 20 antitetica a quella scelta dal legislatore.