In caso di rideterminazione del costo, infatti, l’imposta versata dal donante non può essere recuperata in una successiva rivalutazione dal donatario

Di Salvatore SANNA

Con l’approvazione della nuova proroga per la rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori dal regime di impresa (art. 5 della L. n. 448/2001) prevista dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), torna di attualità il caso di un soggetto che riceve per donazione una partecipazione già rivalutata dal donante e che intende avvalersi nuovamente dell’agevolazione in argomento.

Attraverso la proroga, un soggetto non imprenditore può assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore al 1° gennaio 2018 delle partecipazioni non quotate come indicato in un’apposita perizia, assolvendo entro il 30 giugno 2018 l’imposta sostitutiva dell’8%.
A seguito della donazione, il donatario, per individuare il costo fiscale della partecipazione già rivalutata, applica l’art. 68 comma 6 del TUIR, secondo cui si continua ad assumere il costo sostenuto dal donanteaumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario.

In questo caso, tuttavia, ricorrere nuovamente all’agevolazione potrebbe essere più oneroso di quanto si potrebbe aspettare il donatario.
Secondo quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2014 n. 91, infatti, la donazione di quote non consente ai donatari di detrarre l’imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione effettuata precedentemente dai donanti.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione sia lo stesso che aveva effettuato la precedente rivalutazione.
In particolare, si sostiene che l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, trattandosi di un’imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate non ammette che l’imposta versata dal donante sia scomputabile dall’importo successivamente dovuto dal donatario.

Questa impostazione è stata criticata in dottrina, osservando come non sembri coerente con gli effetti fiscali della donazione di partecipazioni da un punto sistematico. È stato, infatti, notato che:
– come principio generale, il donatario subentra in tutte le posizioni fiscali, attive o passive, del donante;
– come sopra indicato, il costo fiscale rivalutato del donante si trasferisce al donatario;
– tale “continuità di valore” fa sì che, qualora il donatario effettui una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione, si crei una duplicazione della base imponibile in modo del tutto analogo al caso in cui la pluralità di rivalutazioni venga posta in essere dallo stesso soggetto.

Anche alla luce delle perplessità rilevate dagli operatori, è successivamente intervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 20 aprile 2015 n. 40, la quale ha consentito ai soggetti che avevano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni del costo della partecipazione effettuate dal donante di regolarizzare il minore versamento entro 60 giorni.
In sostanza i donatari, che avevano scomputato l’imposta sostitutiva versata dal donante (secondo l’Agenzia indebitamente) da quella dovuta per una successiva rivalutazione delle partecipazioni non quotate, avevano la possibilità di versare all’Erario tale imposta entro il 19 giugno 2015.
In tale circostanza, non erano dovute sanzioni, ma dovevano essere versati gli interessi nella misura del 4% annuo, ai sensi dell’art. 2 del DM 21 maggio 2009.

Resta fermo il trasferimento del costo fiscale

Nulla cambia, invece, in relazione al trasferimento del costo fiscale rivalutato dal soggetto donante che ha effettuato la rivalutazione e il soggetto donatario che riceva la partecipazione: il costo fiscalmente rilevante resta sempre quello del donante ai sensi dell’art. 68, comma 6 del TUIR.
Inoltre, il donante, che risultasse possessore delle quote alla data di riferimento (ora 1° gennaio 2018), potrebbe procedere alla rideterminazione del costo o valore d’acquisto della partecipazione anche se non lo fosse più al momento della rivalutazione, in quanto avrebbe già donato la partecipazione.

Del resto, il medesimo principio è già stato enunciato dall’Agenzia delle Entrate in caso di cessione della partecipazione prima di aver asseverato la perizia e versato l’imposta sostitutiva da parte del soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione (si veda la circolare n. 47 del 5 giugno 2002).
In questo modo, sarebbe possibile trasferire al donatario il maggior valore rideterminato a seguito di quanto previsto dall’art. 5 della L. 448/2001.