Il termine per la conservazione va computato a partire dall’anno in cui il documento è stato prodotto ed eventualmente trasmesso all’Agenzia

Di Paola RIVETTI

I modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento presentati nel 2017 devono essere conservati elettronicamente entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia entro il 31 dicembre 2018.
Con questo chiarimento contenuto nella risoluzione n. 9 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate precisa che il computo del predetto termine decorre dall’anno in cui la dichiarazione o il diverso modello sono stati prodotti e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Con apposita istanza di interpello una società chiedeva se, per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, debba essere considerata come data di riferimento per l’individuazione del termine di scadenza l’anno di presentazione della dichiarazione, ovvero l’anno del periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Nell’affrontare la tematica, l’Agenzia ricapitola le modalità di computo del termine fissato dall’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, come definite dalla ris. 10 aprile 2017 n. 46.
In particolare, era stato chiarito che il termine di tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali doveva essere riferito, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, al solo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente la risoluzione citata aveva esemplificato come:
– il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio 2016-31 dicembre 2016) debba concludere il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31 dicembre 2017, rinviato al 31 gennaio 2018 in ragione del differimento al 31 ottobre dell’ordinario termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (come da ultimo confermato con un’apposita risposta fornita nel corso del Videoforum di ItaliaOggi);
– il contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1° luglio 2016-30 giugno 2017) conservi i documenti dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31 dicembre 2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016 da presentarsi entro il 31 marzo 2017 (in tal caso non è operante la proroga ex DPCM 26 luglio 2017 in quanto riferita alle sole dichiarazioni da presentare dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017), il termine di conservazione dei documenti dell’anno solare 2016 sarà il 30 giugno 2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016.

Tanto premesso, nel caso oggetto dell’interpello, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento.
Così, trattandosi di documenti formatisi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2017 in cui il documento è stato formato, ossia il 31 dicembre 2018 (il termine è differito al 31 gennaio 2019 considerando la proroga al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni scadenti il 30 settembre – art. 1 comma 932 della L. 205/2017).