Pronto lo schema di decreto legislativo che rafforza i poteri delle Amministrazioni fiscali nel contrasto alle evasioni internazionali
È stato assegnato alle Commissioni parlamentari competenti il testo dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2016/2258/Ue in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali.
Il decreto fa seguito all’impegno preso dall’Italia con la L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) per il recepimento della suddetta direttiva; quest’ultima va a modificare la direttiva 2011/16/Ue, che rappresenta la norma “quadro” sullo scambio di informazioni in ambito comunitario, disponendo che, nell’ottica della corretta individuazione dei titolari effettivi dei conti, le Amministrazioni fiscali possano accedere alle informazioni acquisite in esecuzione degli obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio.
Come evidenziato dal preambolo della direttiva, in assenza di questo potere le Amministrazioni fiscali non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie stiano ottemperando correttamente alle procedure di scambio di informazioni relative ai conti dei non residenti, identificando correttamente e segnalando i titolari effettivi delle strutture intermedie (es. trust, fiduciarie ecc.).
Secondo la stessa direttiva 2016/2258/UE, le informazioni a cui potranno avere accesso le Amministrazioni fiscali sono quelle ottenute in esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e quelle relative alla titolarità effettiva, in special modo per i beni in trust. L’art. 2 della nuova direttiva prevede che l’interscambio Fisco-antiriciclaggio sia operativo dal 1° gennaio 2018.
Venendo ai contenuti dello schema di decreto legislativo, l’art. 1 propone la sostituzione del secondo periodo dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 29/2014 – che regola lo scambio di informazioni internazionale nel contesto della cooperazione amministrativa tra Stati – come segue: i c.d. “servizi di collegamento” (ovvero, gli Uffici finanziari deputati allo scambio su base internazionale) “a tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d) e al comma 4, lettera c) del medesimo articolo”.
Si ricorda che la nuova versione dell’art. 21 DLgs. 231/2007 prevede espressamente che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (vale a dire le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (ovvero fondazioni, associazioni e comitati), hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell’imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.
Inoltre, secondo il comma 2 del citato art. 21 del DLgs. 231/2007, l’accessibilità alla sezione del Registro è consentita a vari soggetti, tra i quali il MEF, l’Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, gli organi investigativi, la Guardia di Finanza, i destinatari degli obblighi di adeguata verifica.
Inoltre, nello schema del decreto legislativo è proposto l’inserimento del comma 3-bis allo stesso art. 3 del DLgs. 29/2014, in base al quale, i fini dell’espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio hanno acquisito durante l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela (di cui all’art. 18 del DLgs. 231/2007) e che hanno conservato ai sensi dell’art. 31 e con le modalità di cui all’art. 32 dello stesso decreto legislativo.
Di rilievo è, poi, l’indicazione contenuta nell’art. 3 dello schema di decreto legislativo che, attuando l’impegno assunto dall’Italia per l’entrata in vigore delle nuove norme, ne dispone l’efficacia per le richieste di informazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza a decorrere dal 1° gennaio 2018.