Per l’Agenzia il vincolo opererebbe non solo con l’opzione per la contabilità ordinaria, ma anche nel passaggio da contabilità ordinaria a semplificata

Di Paola RIVETTI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di cassa, in particolare esaminando l’opzione per il regime contabile ordinario esercitabile dalle imprese naturalmente in contabilità semplificata.
Sostanzialmente confermando quanto già indicato dalla circolare 13 aprile 2017 n. 11, durante il Videoforum di ItaliaOggi l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata (regime di cassa) alla contabilità ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’art. 18 comma 8 del DPR 600/73.

L’opzione, che si attua mediante comportamento concludente, è comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata. Quindi deve essere barrato il rigo VO20, casella 1, della dichiarazione IVA 2018 dalle imprese minori che hanno già optato per il regime ordinario dal 1° gennaio 2017. Trascorso il triennio, la scelta può essere revocata, barrando il rigo VO20, casella 2, della dichiarazione.

Desta qualche perplessità, invece, la precisazione resa nel corso del Videoforum secondo cui “si ritiene che il medesimo vincolo sussista anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all’articolo 3 del D.P.R. n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale”.
L’affermazione si presta ad alcune osservazioni critiche.

Innanzitutto, il vincolo triennale fissato dall’art. 3 citato concerne l’esercizio di opzioni per regimi fiscali diversi da quello proprio-naturale, circostanza che non ricorre nel caso illustrato poiché non constano ipotesi in cui soggetti in contabilità ordinaria naturale (es. le spa) possano scegliere di passare alla semplificata. Quello di contabilità ordinaria, infatti, è un regime obbligatorio per società di capitali e soggetti diversi con ricavi superiori a 400.000 o 700.000 euro, a seconda dei casi.

Potrebbe anche ritenersi che l’Agenzia, nel rendere il chiarimento, avesse voluto riferirsi solo al caso in cui l’impresa minore ritorni in contabilità semplificata “naturale” dopo il decorso del triennio obbligatorio di applicazione della contabilità ordinaria opzionale. Peraltro il chiarimento non sembra adattarsi perfettamente neppure a questo caso.

L’art. 3 del DPR 442/97 regola l’esercizio delle opzioni

Volendo ignorare che il ritorno al proprio regime naturale non costituisca esercizio di un’opzione, l’affermazione potrebbe essere condivisibile nella misura in cui l’impresa mantenga per tutti e tre gli anni i requisiti previsti dall’art. 18 comma 1 del DPR 600/73 per l’applicazione naturale di tale regime (ossia mantenga i ricavi sotto i 400.000 o 700.000 euro, a seconda dei casi, e non muti la forma giuridica in società di capitali); laddove, invece, prima del decorso del triennio, tali condizioni non siano rispettate (ad esempio perché risultano percepiti in un certo periodo ricavi superiori alle predette soglie), cosa dovrebbe accadere?

Per l’Agenzia dovrebbe comunque essere applicata la contabilità semplificata per tre anni; a nostro giudizio, invece, si dovrebbe passare alla contabilità ordinaria, poiché la fuoriuscita dalla contabilità semplificata non è lasciata alla discrezionalità del contribuente (opzione), bensì costituisce un obbligo fissato dal combinato disposto degli artt. 13 e 18 del DPR 600/73.