Per i soggetti che si sono già avvalsi del regime per il 2017 non è necessario il rinnovo dell’opzione

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Per l’anno d’imposta 2018 è ancora garantita la possibilità di accedere al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, a norma dell’art. 1comma 3 del DLgs. 127/2015, beneficiando di alcune specifiche agevolazioni concesse dal successivo art. 3 comma 1 del decreto.
A differenza di quanto previsto per l’adesione al regime per il periodo d’imposta in corso (da effettuarsi entro il 31 marzo 2017 in virtù di una specifica proroga), per il 2018 l’opzione dovrà essere esercitata entro il 2 gennaio 2018 (essendo il 31 dicembre 2017 domenica e il 1° gennaio festivo), ai sensi del punto 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 182070/2016.

L’esercizio dell’opzione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, mediante il servizio web disponibile sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” e accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dalla home page degli account Entratel o Fisconline. A tal fine, il soggetto passivo IVA può anche avvalersi di soggetti incaricati o di intermediari abilitati ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Per coloro che hanno esercitato l’opzione nel 2017, non è necessario il rinnovo della stessa in quanto il regime facoltativo ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 è vincolante per cinque anni.

Gli operatori che intendono sfruttare il Sistema di Interscambio per l’emissione e/o la ricezione delle fatture in formato elettronico possono assolvere l’adempimento comunicativo in modalità semplificata: i dati relativi alle fatture veicolate sul Sistema di Interscambio, infatti, non dovranno essere replicati nella comunicazione dei dati delle fatture, ma il soggetto passivo sarà comunque tenuto a trasmettere i dati delle fatture emesse o (più probabilmente) ricevute mediante canali differenti (cfr. provv. n. 182070/2016 e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017).

Si ricorda che la comunicazione facoltativa è sostanzialmente coincidente, quanto ai dati da trasmettere e ai termini di comunicazione, con l’obbligo di trasmissione dei dati ex art. 21 del DL 78/2010, cui è sottoposta la generalità dei soggetti passivi IVA.
I benefici derivanti dall’opzione per il regime facoltativo riguardano essenzialmente:
– l’accesso ai rimborsi IVA annuali anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30comma 2 del DPR 633/72 e l’esecuzione in via prioritaria;
– la riduzione da cinque a tre anni dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi, per i soggetti che, oltre ad aver esercitato l’opzione, garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 30 euro, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dal DM 4 agosto 2016.

Il “pacchetto” di semplificazioni connesso all’opzione è stato, però, ridimensionato in quanto alcuni adempimenti per i quali il DLgs. 127/2015 prevede l’esonero sono stati soppressi dal DL 193/2016 (es. comunicazioni “black list” e dei contratti di leasing e noleggio) o semplificati.
In particolare, il DLgs. 127/2015, fra gli incentivi all’opzione, prevede l’esonero dalla presentazione degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Tuttavia, a partire dal 2018, è previsto che tali elenchi debbano essere presentati soltanto ai fini statistici e comunque soltanto dai soggetti che effettuano acquisti intra-Ue per un ammontare superiore alle nuove (e più elevate) soglie stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017.

Ciononostante, la possibilità di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture fruendo di una serie di agevolazioni, raffrontata all’obbligo di effettuare il medesimo adempimento in assenza di agevolazioni, dovrebbe indurre a considerare preferibilel’adesione al regime opzionale.

Il Ddl. di bilancio prevede l’abolizione del regime dal 2019

Da ultimo, si segnala che, alla luce delle novità del Ddl. di bilancio 2018, da oggi all’esame della Camera dopo il via libera in Commissione:
– il termine per l’invio dei dati delle fatture relativi al primo semestre 2018 è posticipato al 1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica), rispetto al termine del 16 settembre;
– il regime opzionale in argomento (così come la comunicazione obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010) sarà abolito dal 2019, suscitando alcuni dubbi circa il coordinamento tra la soppressione del regime e il fatto che l’opzione è vincolante su base quinquennale.

Nell’ambito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2018, conseguenti all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019, permarrà la possibilità di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento per i soggetti passivi IVA che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (superiori a 500 euro).
Si tralasciano, invece, le agevolazioni connesse ai rimborsi IVA, che avrebbero potuto essere mantenute almeno per una porzione dei soggetti passivi chiamati a trasmettere le fatture in formato elettronico.