Per il controllo formale l’annualità in scadenza è il modello UNICO 2013

Di Alfio CISSELLO

La cartella di pagamento, se scaturente dalla dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP, deve sempre essere notificata entro termini decadenziali, che, in tal caso, sono disciplinati dall’art. 25 del DPR 602/73.
Dal punto di vista dei termini, tale norma è l’unico punto di riferimento che l’interprete deve avere per appurare se questi sono o meno stati rispettati: infatti, i termini previsti per la liquidazione automatica o per il controllo formale sono meramente ordinatori. Dunque, non importa quando e se è stato notificato l’avviso bonario, ma solo se la notifica della cartella è eseguita entro i termini dell’art. 25 richiamato.

Ai sensi di detta norma, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
– terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73;
– terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.

Entro il 31 dicembre 2017, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
– 2013 (modello UNICO 2014), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
– 2012 (modello UNICO 2013), per le attività di controllo formale.

Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.

C’è lo slittamento al 2 gennaio 2018

Quest’anno c’è però una particolarità, visto che il 31 dicembre cade di domenica.
L’art. 2963 del codice civile sancisce: “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.

Nonostante nel DPR 602/73 non sia prevista una norma analoga all’art. 66 del DPR 600/73 (che rinvia, per quanto riguarda il computo dei termini, all’art. 2963 c.c.), dovrebbe verificarsi ugualmente lo slittamento, siccome l’art. 2963 c.c. opera anche in tema di decadenza, in quanto l’art. 2964 c.c., nell’individuare le norme sulla prescrizioneche non trovano applicazione per le decadenze, si riferisce a quelle sull’interruzione e sulla sospensione.

Quindi, per i termini che scadono al 31 dicembre, l’atto è validamente notificato se la notifica è eseguita al massimo il 2 gennaio 2018 (si slitta al 2 in quanto il primo dell’anno è, anch’esso, festivo).