Ma quest’anno si verifica lo slittamento al 2 gennaio, siccome il 31 dicembre è domenica
Dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017 (quindi dal periodo d’imposta 2016), l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione, e lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’art. 57del DPR 633/72.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2017, a pena di decadenza, devono essere notificati gli accertamenti sull’anno 2012 (modello UNICO 2013), trovando applicazione la disciplina ante L. 208/2015.
La L. 208/2015 ha modificato anche il termine per l’accertamento in caso di omessa dichiarazione, sempre a decorrere dalle dichiarazioni da presentare nel 2017, dunque dal periodo d’imposta 2016. Sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Dunque, entro il 31 dicembre 2017 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2011 (modello UNICO 2012), operando la normativa ante L. 208/2015.
Opera ancora il raddoppio dei termini per violazioni penali tributarie rientranti nel DLgs. 74/2000, abrogato dalla L. 208/2015 a decorrere dall’anno 2017, dichiarazioni relative al 2016, su cui ci sarà un intervento apposito.
Quest’anno, però, c’è una particolarità, siccome il 31 dicembre cade di domenica. Opera l’art. 2963 del codice civile, richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73: “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
Allora, il termine per la notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre 2017 slitta in automatico al 2 gennaio 2018, siccome il primo dell’anno è anch’esso festivo.
È curioso rilevare che se il 31 dicembre cadesse di sabato alcuna proroga si potrebbe verificare, siccome l’art. 2963 del codice civile, a differenza dell’art. 155 del codice di procedura civile, non fa riferimento al sabato bensì ai soli giorni festivi.
Per “notifica” si deve intendere la data di spedizione a mezzo posta dell’atto o di consegna all’agente notificatore: se, ad esempio, l’atto è spedito il 2 gennaio e ricevuto il 6, si considera notificato nei termini.
Regole speciali valgono per alcune categorie di contribuenti (si vedano gli appositi provvedimenti direttoriali delle Entrate, tra cui non figurano ad esempio i professionisti), se congrui e coerenti con gli studi di settore: in tal caso, salvo violazioni penali tributarie, i termini di decadenza sono ridotti di un anno.
Rammentiamo poi che:
– il termine per la contestazione delle sanzioni amministrative non connesse all’evasione è del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione, si pensi al caso delle comunicazioni sulle minusvalenze, o al monitoraggio fiscale non connesso all’evasione (art. 20 del DLgs. 472/97);
– il termine per la contestazione delle sanzioni da RW e delle imposte sui redditi che si presumono evase è raddoppiato se le violazioni sul monitoraggio fiscale riguardano investimenti detenuti in paradisi fiscali (art. 12 del DL 78/2009);
– il termine per la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati è del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione;
– il termine per l’accertamento dell’evasione e dell’omesso versamento di tributi localicoincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 comma 161 della L. 296/2006).