L’emendamento al Ddl. di bilancio 2018 prevede un’imposta del 6% sui corrispettivi pagati alle imprese che operano nel settore digitale

Di GIANLUCA ODETTO

L’emendamento 88.0.1 al disegno di legge di bilancio 2018, presentato presso la Commissione Bilancio del Senato e rubricato “Misure fiscali per l’economia digitale”, contiene la disciplina della nuova web tax italiana.
La norma si articola in quattro punti:
– obblighi delle banche e degli altri intermediari finanziari che intervengono nel pagamento dei proventi ai non residenti;
– suasion verso determinati soggetti esteri a discutere la propria posizione fiscale con l’Agenzia delle Entrate;
– ridefinizione della nozione di stabile organizzazione;
– introduzione della nuova “imposta sulle attività digitali pienamente dematerializzate” con aliquota del 6%.

In merito al primo punto, gli intermediari che effettuano pagamenti a favore di soggetti non residenti sono tenuti ad identificare gli stessi, se non provvisti di un codice fiscale, con un codice provvisorio, comunicato alla propria controparte e all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto non residente effettua per un semestre più di 1.500 transazioni per un controvalore complessivo almeno pari a 1,5 milioni di euro, questo viene invitato dall’Agenzia delle Entrate a discutere in contraddittorio la propria posizione fiscale, secondo le regole fissate in quello che si prospetta essere il nuovo art. 41-quater del DPR 600/73, al fine di verificare se l’attività possa configurarsi come svolta in Italia per il tramite di una stabile organizzazione.

Proprio la nozione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR (terzo ambito di indagine dell’emendamento) verrebbe modificata, con un intervento più ampio, non necessariamente legato alla sola economia digitale ma finalizzato a recepire a livello di norma interna le disposizioni contenute negli artt. 12-15 della Convenzione multilaterale BEPS. Si introdurrebbero quindi nell’art. 162 del TUIR non solo le regole finalizzate a contrastare l’elusione dello status di stabile organizzazione con la frammentazione dell’attività in capo a più imprese, recepite dall’Italia, ma anche le più stringenti nozioni di agente dipendente e di agente indipendente, per le quali invece l’Italia ha esercitato un’apposita riserva per la disapplicazione in sede di recepimento della Convenzione multilaterale.
Se queste modifiche troveranno posto nella versione finale della legge, si creerà quindi un regime con una norma interna più rigorosa rispetto al trattamento convenzionale, tenuto oltretutto conto che le norme della Convenzione multilaterale si applicheranno, al più presto, solo dal 2019.

Quanto, infine, alla nuova “imposta sulle attività digitali pienamente dematerializzate”, la quale si applicherebbe dal 1° luglio 2018, essa graverebbe sulle attività, individuate con apposito DM da emanarsi entro tale data, legate all’utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni digitali, database, marketplace, all’offerta di motori di ricerca o di servizi quali i servizi pubblicitari su siti web o su applicazioni digitali, o ancora alla raccolta di dati.

L’imposta graverebbe non sul reddito, ma sul corrispettivo, e sarebbe versata dal debitore (ovvero, da chi paga il corrispettivo stesso all’impresa digitale) dietro provvista del soggetto percipiente, o trattenendo la stessa dal corrispettivo dovuto.

In atto una riformulazione parziale della disposizione

L’imposta non si applicherebbe in tre casi:
– se il corrispettivo è di importo unitario inferiore a 30 euro;
– nei rapporti tra soggetti che producono reddito d’impresa, ivi comprese le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
– se il debitore è una persona fisica non imprenditore.
In sostanza, la nuova imposta graverebbe sui pagamenti che le imprese effettuano nei confronti delle altre imprese che operano nei settori sopra indicati, mentre – stando alla formulazione dell’emendamento – i corrispettivi erogati dai privati risulterebbero sempre esclusi dal relativo campo di applicazione (soluzione che potrebbe avere la sua logica in virtù della impossibilità pratica di ipotizzare meccanismi di sostituzione d’imposta per questi soggetti).

La norma, per come è formulata, determinerebbe però un aggravio di tassazione in capo alle imprese italiane del web (tenute ad assolvere le imposte sui redditi sui ricavi assoggettati all’imposta del 6%), per cui è in atto una riformulazione parziale della disposizione, al fine di concedere a questi soggetti un credito d’imposta del 6% che, di fatto, andrebbe ad azzerare l’importo dovuto (nella riformulazione sarebbe, peraltro, riconsiderata l’esclusione per le persone fisiche non imprenditori).

Rimarrebbero quindi incisi dal nuovo prelievo i soli soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia (che, naturalmente, risultano il vero “bersaglio” della nuova disposizione), anche se la corretta delimitazione del perimetro del nuovo credito d’imposta risulta quanto mai delicata (ci si riferisce, in particolare, alle imprese residenti nell’Unione europea, che potrebbero fare valere il diritto comunitario per essere equiparate a quelle italiane).