Tale trattamento contabile dei costi sostenuti migliorerebbe la chiarezza del bilancio

Di Raffaele MARCELLO

Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega ai Principi contabili e di valutazione.

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il 13 ottobre 2017 due documenti in consultazione:
– l’OIC 11, intitolato “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”;
– un documento intitolato “Emendamenti ai principi contabili nazionali”.
La bozza dell’OIC 11 rappresenta un documento assai atteso, poiché costituisce il quadro concettuale dei principi contabili nazionali e poiché chiude, in sostanza, il percorso di riscrittura, a seguito dell’emanazione del DLgs. 139/2015, dei principi contabili nazionali “storici”.

Tuttavia, non è passato inosservato, ad attenta stampa specializzata, che, nel documento concernente emendamenti “migliorativi” ai vari principi contabili, vi sono proposte di particolare interesse, quale quella che concerne l’abrogazione dell’OIC 6(2011), intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, con il contestuale inserimento nell’OIC 19 (2016), intitolato “Debiti”, delle previsioni inerenti il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione del debito.

La proposta completa, segnando un netto passo in avanti rispetto alla situazione ante 2016, la revisione della disciplina contabile in materia, in parte identificando in maniera puntuale il momento dell’eliminazione del debito (e, quindi, dell’eventuale scrittura del debito post-ristrutturazione), in parte esaminando anche il trattamento contabile per le società che non applicano il costo ammortizzato, con l’intendimento di fornire un trattamento concettualmente similare.

Nelle situazioni in cui vi sia una “variazione sostanziale” dei termini contrattuali, il debito viene eliminato dal bilancio e sostituito, come già indicato anche in precedenza, da un nuovo debito.
Tuttavia, è stato puntualizzato che tale eliminazione avviene nel momento in cui l’accordo acquisisce efficacia tra le parti (per esempio, l’omologazione da parte del Tribunale del concordato preventivo ex art. 161 L. fall.).
Non è più previsto che i costi di ristrutturazione debbano essere spesati nell’esercizio del loro sostenimento.

Assunto che il trattamento per le società che applicano il costo ammortizzato – al di là dell’identificazione più precisa della data di eliminazione del debito – risulta immutato rispetto alla precedente versione (2016), per le società che non applicano il citato criterio del costo ammortizzato, è disposto che:
– i costi di transazione (termine da meglio contestualizzare, per chi scrive, nel contesto specifico) siano rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Questo passaggio riconosce che la strada corretta da seguire nella rappresentazione in bilancio sia, di fatto, quella di imputare i componenti reddituali in base alla logica di correlazionetra costi e ricavi;
– nei casi in cui il beneficio non sia imputabile alla riduzione del debito (riduzione degli interessi a venire, modifica tempistica dei pagamenti), il beneficio è imputato per competenza (pro rata temporis) lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono iscritti come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del “valore economico” del debito (pari alla differenza tra originario valore nominale e valore attuale dei futuri pagamenti), per poi essere ripartiti per competenza.

Il principio non si pronuncia sul trattamento dei costi sostenuti in un esercizio precedente a quello in cui l’accordo diviene efficace tra le parti.
A parere di chi scrive, questi costi potrebbero essere sospesi, nel caso in cui vi sia aspettativa ragionevole che l’accordo sia definito.
Ciò agevolerebbe la lettura complessiva dell’operazione. Una indicazione esplicita in tal senso contribuirebbe a fare ulteriore chiarezza.