La legge di delegazione europea recepisce la Direttiva che unifica le informazioni a disposizione del Fisco e la Direttiva antielusione (ATAD)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) sono stati formalizzati gli impegni dell’Italia per il recepimento delle Direttive 2016/2258/UE in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali e 2016/1164/UE, recante disposizioni di contrasto all’elusione fiscale internazionale.
La Direttiva 2016/2258/UE va a modificare la Direttiva 2011/16/UE, che rappresenta la norma “quadro” sullo scambio di informazioni in ambito comunitario, disponendo che, nell’ottica della corretta individuazione dei titolari effettivi dei conti, le Amministrazioni fiscali possano accedere alle informazioni acquisite (generalmente da enti diversi) in esecuzione degli obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio.
Come evidenziato dal preambolo della Direttiva, in assenza di questo potere le Amministrazioni fiscali non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie stiano ottemperando correttamente alle procedure di scambio di informazioni relative ai conti dei non residenti, identificando correttamente e segnalando i titolari effettivi delle strutture intermedie (es. trust, fiduciarie ecc.).
Le informazioni a cui potranno avere accesso le Amministrazioni fiscali sono quelle ottenute in esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e quelle relative alla titolarità effettiva, in special modo per i beni in trust.
L’art. 2 della nuova Direttiva prevede che l’interscambio Fisco-antiriciclaggio sia operativo dal 1° gennaio 2018 e, conseguentemente, l’Italia si è impegnata a recepirne il contenuto entro il prossimo 31 dicembre 2017.
La Direttiva 2016/1164/UE (c.d. “ATAD”) reca invece più disposizioni di contrasto all’elusione fiscale internazionale, e rappresenta una sorta di risposta a livello comunitario delle azioni intraprese nel contesto del progetto BEPS. In estrema sintesi, i principali ambiti della Direttiva riguardano la deducibilità degli interessi passivi, i regimi di exit tax in caso di trasferimento della sede all’estero, la disciplina CFC e i disallineamenti da ibridi, questioni sulle quali sono quindi ipotizzabili alcuni “ritocchi” alla disciplina italiana vigente; è poi prevista una norma generale antiabuso finalizzata a contrastare le strutture create allo scopo principale di ottenere vantaggi fiscali indebiti, considerate “non genuine” nella misura in cui non sono state poste in essere “per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica”.
Per quanto riguarda gli interessi, la norma comunitaria non è sostanzialmente dissimile da quella nazionale, prevedendone la deducibilità nel limite del 30% dell’EBITDA; già nell’ottica di adeguamento alla Direttiva potrebbe essere visto l’intervento dell’art. 85 del Ddl. di bilancio 2018, finalizzato ad escludere dal ROL (che di fatto può essere assimilato all’EBITDA) i dividendi percepiti dalle società controllate non residenti.
Anche le norme italiane sul trasferimento della sede all’estero risultano sostanzialmente conformi alla Direttiva ATAD, laddove esse prevedono, in via opzionale, la rateizzazione dell’imposta dovuta (anche se il periodo di rateizzazione previsto a livello interno è di sei anni, contro i cinque della Direttiva). La norma comunitaria non prevede, inoltre, la sospensione della riscossione dell’exit tax sino al realizzo dei beni nello Stato di destinazione (in alternativa alla rateizzazione dell’imposta dovuta), anche se l’opzione per la sospensione pare conforme al dettato comunitario proprio in virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha introdotto questa possibilità.
L’ambito dove invece i ritocchi alla legislazione nazionale paiono più probabili è quello della disciplina CFC che, a seguito della riforma operata dalla L. 208/2015, ha quale regola generale quella del confronto tra i livelli di tassazione nominale dell’Italia e dello Stato di localizzazione della controllata estera. Gli artt. 7 e 8 della Direttiva 2016/1164/UE prevedono invece, sulla scorta della prassi internazionale in materia, che il confronto debba avere quali termini di paragone non i livelli di tassazione nominale, quanto piuttosto i livelli di tassazione effettiva.
Essendo le norme comunitarie antielusione destinate a trovare applicazione dal 1° gennaio 2019 (con alcune eccezioni, relative ad esempio alla disciplina del trasferimento della sede all’estero e del disallineamento da ibridi, così come agli interessi passivi nei casi – come quello italiano – in cui già esistono norme di contrasto all’erosione della base imponibile sostanzialmente similari), l’Italia ne ha disposto con la L. 163/2017 il recepimento nella propria normativa interna entro il 31 dicembre 2018.