La rilevazione dei costi di transazione differisce a seconda che il beneficio sia immediato o differito

Di FABRIZIO BAVA E ALAIN DEVALLE

Saranno modificate a breve le regole applicabili alla ristrutturazione dei debiti qualora la società non utilizzi il costo ammortizzato.
I comportamenti contabili e l’informativa di bilancio richiesta in presenza di accordi di ristrutturazione del debito costituiscono l’oggetto del principio contabile nazionale OIC 6 (2011). L’OIC, negli emendamenti che sono stati pubblicati in bozza sul relativo sito, prevede l’abrogazione di tale principio contabile e la corrispondente modifica del documento OIC 19, che disciplinerà quindi anche le problematiche derivanti dalla ristrutturazione dei debiti.

L’OIC 6, infatti, non era stato oggetto di aggiornamento a seguito delle modifiche alla disciplina civilistica del bilancio derivanti dal recepimento della direttiva 2013/34/UE; tuttavia, l’introduzione del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti aveva richiesto all’OIC di disciplinare le modalità di contabilizzazione delle ristrutturazioni del debito per le imprese che applicano il costo ammortizzato (imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e hanno optato per l’applicazione del costo ammortizzato).

Pertanto, l’OIC aveva deciso di introdurre nel principio contabile OIC 19 la disciplina relativa alla contabilizzazione delle operazioni di ristrutturazione del debito in caso di modifica sostanziale dei termini contrattuali di un debito esistente o di parte dello stesso, per consentire alle imprese interessate di contabilizzare tale fattispecie a partire dal bilancio 2016.

L’emendamento all’OIC 19 prevede la fattispecie di eliminazione contabile del debito quale regola generale, da applicarsi anche qualora la società non utilizzi il costo ammortizzato (ad esempio perché redige il bilancio in forma abbreviata), e distingue poi tra società che applicano il costo ammortizzato (già disciplinato nella versione emessa a dicembre 2016) e società che non applicano il costo ammortizzato.

Di seguito si analizza quest’ultima fattispecie, per la quale l’emendamento individua anche il trattamento dei connessi costi di transazione. La contabilizzazione di tali costi è differente a seconda che il beneficio per il debitore sia immediato o differito, considerato il differente impatto sul Conto economico di queste due tipologie di benefici.
Nel caso di beneficio immediato per il debitore, cioè di un beneficio realizzato (stralcio del valore nominale del debito o degli interessi già maturati), l’OIC 19 prevede l’iscrizione dell’utile da eliminazione contabile del debito nel Conto economico dell’esercizio in cui l’operazione diviene efficace tra le parti: l’utile è rappresentato dalla differenza tra il valore iniziale di iscrizione del nuovo debito (valore nominale, non essendo obbligatorio il costo ammortizzato) e l’ultimo valore contabile del debito originario.

In tal caso i costi di transazione sono rilevati a Conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Pertanto, a seguito dello stralcio di una parte del debito (es. 20), i costi di transazione (es. 5) si iscrivono a Conto economico, a parere di chi scrive, coerentemente con quanto accade nel caso di utilizzo del costo ammortizzato, a riduzione del provento finanziario (es. 20-5 = 15).

Nel caso invece di un beneficio futuro per il debitore (es. riduzione degli interessi passivi ancora da maturare), esso deve essere rilevato per competenza lungo la durata residua del debito e i costi di transazione sono rilevati tra i risconti attivi, nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito, e addebitati a Conto economico in relazione ai benefici ottenuti, lungo la vita residua del debito.

Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri esborsi del debitore, a titolo di rimborso di capitale o di interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante ristrutturazione.

Si ipotizzi, ad esempio, un debito di 1.000 euro, rimborso bullet a scadenza tra cinque anni con un tasso di interesse ante ristrutturazione del 5%. La ristrutturazione prevede costi di transazione di 45 euro e la rinegoziazione del tasso al 2%. Il beneficio che si ottiene è quindi una riduzione degli interessi futuri da corrispondere pari al 3% (5%-2%=3%), che, applicato al valore del debito, è pari a 30 euro per anno. Complessivamente il beneficio che l’impresa ottiene è pari a 150,00 euro (prescindendo dall’attualizzazione che sarebbe richiesta al tasso ante ristrutturazione del 5% e che comporterebbe un beneficio inferiore a 150 euro e, più precisamente, un beneficio attualizzato di circa 130 euro).

I costi iniziali (45) potranno essere riscontati sulla durata residua del debito (cinque anni) e iscritti, a parere di chi scrive, a Conto economico, tra gli oneri finanziari (coerentemente a quanto accadrebbe se si applicasse il costo ammortizzato) per 9 euro in ciascun esercizio. Qualora i costi di transazione fossero superiori al beneficio (es. 160), la quota riscontabile sarebbe pari esclusivamente al beneficio ottenuto (es. 130 euro).