L’agevolazione, pari al 50% delle spese di consulenza, è riconosciuta solo in caso di ammissione alla quotazione

Di PAMELA ALBERTI

Il Ddl. di bilancio 2018 prevede il riconoscimento alle PMI che si quotano in borsa di un credito d’imposta pari al 50% dei relativi costi di consulenza.
Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, in base alla quale si definisce: “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; “media impresa” un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione.

In tal caso, il credito d’imposta è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione. In ogni caso, il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro.
Dovrebbero, quindi, essere agevolabili le spese di consulenza relative alla procedura di quotazione sostenute dal 2018 al 2020.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. L’utilizzo del credito d’imposta è consentito nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

Il credito d’imposta è comunque concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Indicazione nel periodo di maturazione

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Viene, inoltre, previsto che tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP; inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno comunque definite con apposito decreto.