L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le bozze; la struttura della comunicazione dei dati rilevanti riprende quella degli studi di settore

Di PAOLA RIVETTI

Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le prime bozze non definitive dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati l’anno prossimo.
I primi 70 ISA per le attività individuate con il provvedimento n. 191552/2017dovranno essere approvati con DM entro il prossimo 31 dicembre, mentre le versioni definitive dei modelli di comunicazione saranno predisposti con provvedimento da emanare entro il termine per l’approvazione dei modelli REDDITI 2018.

I documenti pubblicati consentono di farsi una prima idea sulle informazioni richieste. In linea di massima, la struttura del modello riprende quella delle attuali comunicazioni dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore con le consuete suddivisioni nei seguenti quadri:
– il frontespizio per l’indicazione dell’attività prevalente, la durata del periodo d’imposta, ecc.;
– quadro A per il personale addetto all’attività (dipendenti, collaboratori, soci, amministratori);
– quadro B per le informazioni relative alle unità locali;
– quadro C per gli elementi specifici per l’attività;
– quadro D per i dati relativi ai beni strumentali;
– quadro E per i dati necessari alla revisione periodica dell’ISA:
– quadri F – imprese e G – professionisti per i dati contabili.

A livello contenutistico, sono stati ridotti i dati extracontabili richiesti, mentre sono pressoché confermate le informazioni contabili nei quadri F e G.
Il campo relativo all’adeguamento in dichiarazione è denominato “ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale” e, come per gli studi di settore, i maggiori ricavi/compensi dichiarati rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA (art. 9-bis comma 9 del DL 50/2017).
Nei quadri contabili sono presenti anche appositi campi per l’indicazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali per le varie categorie di beni, strumentali al funzionamento di specifici indicatori.

Allo stato attuale non è ancora chiaro come saranno gestiti tali campi dalle imprese minori per le quali, in base al nuovo art. 66 del TUIR, non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli. Fatte salve prossime indicazioni ufficiali, in dottrina sembrerebbe prevalere l’idea di procedere comunque alla rilevazione delle giacenze iniziali e finali di magazzino proprio al fine di compilare correttamente i modelli ISA.

Già definito il trattamento sanzionatorio

Secondo l’art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, il trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è quello previsto dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, con sanzione variabile da 250 a 2.000 euro.
Nella più grave fattispecie di omissione della comunicazione, è anche prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.