Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la legge di delega al Governo per la riforma della crisi di impresa
L’art. 4 della legge 19 ottobre 2017 n. 155 di delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, conferisce all’Esecutivo il compito di disciplinare l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi – di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori – attenendosi ad alcuni specifici principi e criteri direttivi.
In primo luogo, dovrà individuare i casi in cui tali procedure non potranno trovare applicazione, prevedendo, in particolare, che non operino nei confronti delle società quotate in Borsa (o in altro mercato regolamentato) e della grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione Europea (art. 4, comma 1, lett. a).
È, inoltre, prospettata l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito Organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Sotto il profilo operativo, sarà stabilito che l’Organismo in parola nomini un collegio, composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui ha sede l’imprenditore, un altro dalla Camera di Commercio e il terzo dalle associazioni di categoria. La scelta dovrà essere effettuata tra gli iscritti all’albo – da formare presso il Ministero della Giustizia (art. 2, comma 1, lett. o), della L. 155/2017) – dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o controllo nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 4, comma 1, lett. b), della legge delega).
Nel caso di segnalazioni ricevute da sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (si veda “Imprese e professionisti alla prova dell’allerta della crisi aziendale” del 30 ottobre 2017), oppure su istanza del debitore, l’Organismo convocherà immediatamente quest’ultimo – e gli organi di controllo, se nominati – al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi, previa verifica della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (art. 4, comma 1, lett. e), della L. 155/2017): non ricorrerà la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla segnalazione all’organo amministrativo e a quello di composizione (lett. f). A quest’ultimo sarà attribuita la competenza ad addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile soltanto a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a 6 mesi (art. 4, comma 1, lett. b), della legge di delega).
L’Organismo dovrà dare immediata comunicazione ai crediti pubblici qualificati(Agenzie delle Entrate, enti previdenziali e concessionario per la riscossione delle imposte) dell’avvenuta presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi (art. 4, comma 1, lett. b), della L. 155/2017).
A seguito dell’attivazione del suddetto procedimento, il debitore potrà richiedere, alla sezione specializzata in materia di impresa, l’adozione – omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio – delle misure protettive necessarie per condurre al termine le trattative in corso.
A questo proposito, il Decreto attuativo dovrà disciplinare la competenza all’emissione del corrispondente provvedimento, nonché la durata, gli effetti, il regime di pubblicità e la revocabilità di tale atto: quest’ultima potrà essere disposta anche d’ufficio, in caso di operazioni in frode ai creditori, oppure quando il collegio di esperti riferisca dell’impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o dell’assenza di significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare lo stato di difficoltà (art. 4, comma 1, lett. g), della legge di delega).
Il collegio nominato, non oltre il predetto termine di 6 mesi, verificherà se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori: qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi, e attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui ha sede il debitore, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza.
Il legislatore delegato dovrà, infine, precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori di tale procedura potranno essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale (art. 4, comma 1, lett. b), della legge delega).