Ordine e versamento dell’acconto minimo devono risultare effettuati al 31 dicembre 2017

Di Pamela ALBERTI

Super e iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” anche se, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decide, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 di ieri fornisce ulteriori indicazioni sull’applicabilità delle maggiorazioni con riferimento agli investimenti in leasing effettuati con particolari modalità.

L’Agenzia ricorda che con riferimento ai super-ammortamenti 2017 di cui all’art. 1comma 8 della L. 232/2016 è prevista la possibilità di accedere all’agevolazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20%. Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al super-ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018.

Le stesse condizioni per fruire del termine “lungo” valgono anche con riferimento agli iper-ammortamenti, per i quali è però prevista la possibilità di agevolare gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2018 (art. 1 comma 9 della L. 232/2016, come modificato dall’art. 14 del DL 91/2017).

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/2017, ha precisato che per i beni acquisiti in proprietà la verifica della sussistenza delle due condizioni in questione risulta relativamente semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).

Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il termine “lungo” (30 giugno 2018 per i super-ammortamenti, 30 settembre 2018 per gli iper-ammortamenti).

Tanto premesso, nel caso di specie viene affrontata la possibilità di fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
L’Agenzia ribadisce il principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi (già affermato anche nella circolare n. 4/2017, § 5.3).

Compensazione dell’acconto con il maxicanone

Pertanto, in caso di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanoneiniziale da corrispondere alla società di leasing, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto entro il 31 dicembre 2017 ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.

Nel caso di restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato (per cui la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo), secondo l’Agenzia, per le medesime considerazioni sopra esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.