La proroga dei termini per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP differisce anche gli adempimenti «connessi» a tale scadenza
La proroga del termine di invio dei modelli REDDITI e IRAP 2017, previsto al prossimo 31 ottobre dal DPCM 26 luglio 2017, permette, ai contribuenti, di beneficiare del differimento anche in relazione alle scadenze degli adempimenti “collegati” al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.
La suddetta proroga, stabilita mediante un intervento normativo, non costituisce, infatti, un limitato “periodo di tolleranza” che l’Agenzia delle Entrate ha, a più riprese, previsto per far fronte a motivi tecnici collegati all’invio telematico, come quello che, da ultimo, ha permesso di considerare tempestive le dichiarazioni IVA 2017 presentate entro lo scorso 3 marzo, rispetto alla scadenza ordinaria del 28 febbraio 2017, a causa dei temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati nella suddetta data del 28 febbraio (cfr. comunicato stampa n. 46/2017 e ris. n. 26/2017).
In forza della proroga in parola, i contribuenti possono, quindi, presentare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, al fine di rettificare o di integrare i modelli REDDITI e IRAP 2017 già trasmessi in precedenza (c.d. “correttiva nei termini”), entro il 31 ottobre 2017, in luogo del 2 ottobre (poiché la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di sabato).
Entro il termine differito del 31 ottobre è, inoltre, possibile comunicare l’esercizio (o la revoca) dei regimi fiscali “opzionali” (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e tonnage tax) e dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, da indicare, rispettivamente, nei modelli REDDITI e IRAP 2017. Possono beneficiare di tale maggior termine anche i contribuenti che, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017, devono comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili attraverso il quadro VO, da presentare in via telematica unitamente al modello REDDITI 2017 (cfr. art. 2 comma 2 del DPR 442/97).
Il differimento in esame comporta, altresì, l’estensione dei termini per avvalersi della c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012). Tale istituto permette di “sanare” entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”, quindi entro il termine prorogato del prossimo 31 ottobre, le dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti in precedenza, propedeutici ad accedere a regimi opzionali o a benefici fiscali relativi alle imposte dirette e all’IRAP:
– in presenza dei requisiti sostanziali;
– in assenza di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;
– effettuando l’adempimento in precedenza omesso;
– versando la sanzione di 250 euro, con il modello F24, non compensabile.
L’intervento del DPCM 26 luglio 2017 determina anche lo “slittamento”, al prossimo 31 ottobre, del termine per compilare il registro dei beni ammortizzabili che, ai sensi dell’art. 16 del DPR 600/73, coincide con quello stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Sempre entro il suddetto termine differito, le imprese in contabilità semplificata dovranno effettuare sui registri IVA le annotazioni, ai sensi del DM 2 maggio 89:
– dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito (es. ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, oneri di utilità sociale, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ecc.);
– del valore delle rimanenze.
Ancora, entro il 31 ottobre 2017, sarà possibile versare gli importi dovuti a titolo di IVA per l’adeguamento del volume d’affari ai parametri contabili, senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. art. 4 comma 2 del DPR 195/99).
La proroga in parola produce effetti anche in relazione:
– alla stampa su carta dei registri contabili (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94);
– alla conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali (DM 17 giugno 2014);
– alla redazione e sottoscrizione dell’inventario (artt. 2217 c.c. e 15 del DPR 600/73).
Dal momento che tali adempimenti devono essere effettuati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione al periodo d’imposta 2016 il termine viene quindi differito al 31 gennaio 2018. Quest’ultimo termine, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. ris. n. 46/2017), deve essere osservato anche per la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini IVA.