Non dovrebbe sussistere l’obbligo di trasmettere la comunicazione priva di dati

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Al momento, con l’annuncio dell’ulteriore “differimento” al 5 ottobre 2017 del termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, gli operatori dispongono di 7 giorni aggiuntivi per trasmettere tempestivamente il file Dati-Fatture.
Tuttavia, nonostante la molteplicità di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo mese, restano numerosi gli aspetti sui quali si attendono ancora precisazioni. Non è stato chiarito, ad esempio, quale debba essere il comportamento dei soggetti passivi IVA nell’ipotesi in cui non siano state emesse e ricevute fatture nel corso del periodo di riferimento.

A tal proposito, è opportuno richiamare, preliminarmente, il disposto dell’art. 21 del DL 78/2010, secondo cui i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate nel periodo, comprese le bollette doganali e i dati delle note di variazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate”.

Adottando un’interpretazione letterale della norma, dunque, si potrebbe escludere l’obbligo di trasmettere la comunicazione per i soggetti passivi che non abbianoeffettuato (o ricevuto) operazioni rilevanti ai fini IVA.
In sede di attuazione dell’art. 21 del DL 78/2010 (cfr. specifiche tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017), però, è stato stabilito che nella comunicazione devono essere inseriti anche i dati delle operazioni non soggette a IVA per le quali la fattura è stata emessa su base volontaria (in tal caso, l’operazione va comunicata indicando nel campo “Natura” il codice “N2”).

Pertanto, devono essere inclusi nella comunicazione anche i dati di operazioni effettuate o ricevute dal soggetto passivo IVA e non rilevanti ai fini del tributo, sempre che le stesse siano documentate mediante fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.

In linea di principio, dunque, pur in assenza di specifici chiarimenti, l’obbligo di comunicazione non dovrebbe sussistere laddove:
– non siano state effettuate operazioni attive o passive;
– pur in presenza di operazioni attive o passive, non siano state emesse né ricevute fatture, ovvero queste ultime non siano state registrate (ciò può verificarsi facilmente per gli enti che, avvalendosi del regime di cui alla L. 398/91, non hanno emesso fatture nel periodo di riferimento oltre a essere esonerati dalla comunicazione delle fatture d’acquisto).

La tesi secondo cui non vi è l’obbligo di inviare il file Dati-Fatture “vuoto” sarebbe coerente con quanto previsto in materia di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA. È stato chiarito, infatti, che l’obbligo di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 non sussiste per i soggetti che, nel periodo di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva, fatta eccezione per il caso in cui è necessario dare evidenza del riporto di un credito derivante dal periodo precedente (cfr. risposte alle FAQ del 26 maggio 2017).

Inoltre, poiché la finalità dell’adempimento introdotto all’art. 21 del DL 78/2010 è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria il raffronto fra i dati dei documenti emessi e ricevuti e quelli delle liquidazioni e dei versamenti effettuati dai soggetti passivi, in assenza di operazioni, il mancato invio del file Dati-fatture non dovrebbe avere l’effetto di ostacolare le procedure di controllo, posto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe comunque a disposizione i dati delle liquidazioni relative al medesimo periodo.

Diverso il caso di fatture che evidenziano un totale imponibile pari a zero

Un diverso caso è quello riguardante la comunicazione di fatture che evidenziano un totale imponibile pari a zero, in quanto nel medesimo documento, e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano in modo esatto, così che anche l’imposta risulta pari a zero.
Sul punto, consta soltanto un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata il 12 settembre 2017 sul sito “Fatture e Corrispettivi”, ed eliminata con un successivo aggiornamento. In base alla risposta fornita, sarebbe possibile ricorrere all’utilizzo di più blocchi “Dati Riepilogo” indicando nel primo blocco gli importi positivi e nel secondo gli importi negativi, con la medesima aliquota. Qualora, invece, nel medesimo blocco, venisse indicata un’imposta pari a zero e un’aliquota diversa da zero senza valorizzare il campo “Natura” dell’operazione, il file verrebbe scartato.