La riduzione degli obblighi si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Con il provvedimento n. 194409/2017, diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le misure di semplificazione che riguardano gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Viene quindi data attuazione alle disposizioni contenute nel novellato art. 50, comma 6 del DL 331/93, che erano state originariamente previste già per il 2017, ma che avevano conosciuto una proroga al 2018 per effetto del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe).

Le novità riguardano in primis l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e la valenza dei modelli INTRA mensili esclusivamente ai fini statistici.
Cambiano peraltro anche le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari (sempre, si ribadisce, a soli fini statistici): l’obbligo sussiste, infatti, solo qualora l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro, per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.

Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” saranno ricavate dall’Agenzia delle Entrate per il tramite delle “comunicazioni dati fattura” o delle fatture elettroniche trasmesse in via telematica.

Resta (quasi) tutto invariato per quanto concerne i modelli INTRA relativi alle cessioni di beni e servizi. La periodicità, mensile o trimestrale, della presentazione degli elenchi rimane infatti ancorata al limite di 50.000 euro previsto dal DM 22 febbraio 2010 in conformità alla direttiva 2006/112/CE. Unico mutamento concerne la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l’invio dei dati anche ai fini statistici. La compilazione di tali dati è, infatti, opzionale per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, su base trimestrale, non superano 100.000 euro.

La riduzione degli obblighi INTRA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, come si legge nelle motivazioni al provvedimento, in coerenza con il disposto dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93 (come modificato dal DL 244/2016) che richiede lo snellimento del contenuto informativo dei modelli a decorrere dal 2018.

Nel 2017 ancora in vigore gli obblighi comunicativi previsti

Per l’anno d’imposta 2017 rimangono in vigore gli obblighi comunicativi previsti, in ambito intracomunitario, per la generalità degli acquisti e delle cessioni di beni che per le prestazioni di servizi rese e ricevute.
La prevista abolizione degli INTRA acquisti (art. 4 comma 4 del DL 193/2016) è stata, infatti, “cancellata” a norma dell’art. 13 comma 4-ter del DL 244/2016, che ha ripristinato in toto gli obblighi precedenti all’approvazione del DL 193/2016, sino al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento contiene infine alcune semplificazioni relativamente al campo “Codice Servizio” (CPA), presente nei modelli INTRA relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, per il quale è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio da 6 a 5 cifre e la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare.