Per il CNDCEC non è condivisibile l’aggravio di obblighi formativi per il revisore della sostenibilità

Di Stefano DE ROSA

Lasciare invariato l’attuale sistema di equipollenza con gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, mantenere allineato il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità e prevedere anche per il Collegio sindacale la possibilità di esercitare l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità: sono queste le principali proposte di emendamento allo schema attuativo della direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità (direttiva 2022/2464/Ue, c.d. “CSRD”) presentate ieri dal CNDCEC durante l’audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati.

Come si legge nel comunicato stampa di presentazione del documento ove sono state formalizzate le proposte di emendamento, il Consiglio nazionale auspica che nell’aggiornare la regolamentazione in materia di esame di idoneità professionale si tengano “in debito conto le competenze e conoscenze specifiche in materia di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già riconosciute dal nostro ordinamento professionale”.
Sarebbe, pertanto, opportuno che il recepimento della CSRD mantenesse invariato l’attuale sistema di equipollenza con gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile previsto dall’art. 4 comma 4-bis del DLgs. 39/2010.

Inoltre, secondo il CNDCEC, non risulta condivisibile l’aggravio di obblighi formativi in capo al revisore della sostenibilità rispetto a quanto già previsto per la revisione legale del bilancio. A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto attuativo prevede che i revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.

Nel documento in esame viene, invece, proposto di lasciare inalterato il monte complessivo di 20 crediti annui previsto dal DLgs. 39/2010 e di prevedere una soglia minima, rispettivamente di 10 e di 5 crediti formativi, caratterizzanti la revisione legale dei conti e la sostenibilità. Peraltro, sottolinea il Consiglio nazionale, il numero di cinque crediti formativi è stato ritenuto congruo dalle disposizioni transitorie contenute nell’art. 18 comma 4 dello schema di decreto legislativo ai fini dell’acquisizione delle conoscenze necessarie in materia di rendicontazione e attestazione della sostenibilità da parte dei revisori che sono già stati abilitati allo svolgimento dell’attività di revisione legale.

Un’ulteriore proposta di emendamento riguarda la possibilità che l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, per motivazioni di semplificazione e contenimento dei costi, al verificarsi delle condizioni previste nell’art. 2409-bis comma 2 c.c. e se la società rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento della CSRD, possa essere esercitata dal Collegio sindacale. In tale ipotesi, ovviamente, tutti i sindaci dovranno essere abilitati allo svolgimento degli incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.