Lo precisa la Cassazione coordinando i vari principi giurisprudenziali in tema di trasformazione

Di Anita MAURO e Carmela NOVELLA

La trasformazione eterogenea regressiva (nella specie, di una srl in fondazione) è soggetta all’imposta di registro fissa (200 euro), ai sensi dell’art. 4 lett. c) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, visto che integra una modifica statutaria (sia pure l’ultima) della società. La fattispecie non è, invece, riconducibile al disposto del successivo art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, il quale ha natura residuale e si applica, comunque, solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, cioè, onerose, mentre nella trasformazione di una società in una fondazione non è previsto alcun corrispettivo.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza 23 maggio 2024 n. 14465.

Nella concreta fattispecie vagliata dalla Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’applicabilità dell’imposta di registro nella misura fissa di cui all’art. 4 lett. c) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, rispetto a un atto di trasformazione di una srl in fondazione. Secondo le Entrate, tale norma non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto la trasformazione coinvolgeva una fondazione, mentre il campo di applicazione dell’art. 4 è soggettivamente limitato, ai soli “atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società […] aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Da qui, la pretesa di assoggettare l’atto di trasformazione all’imposta di registro proporzionale del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, oltre a quella catastale in misura fissa di cui all’art. 10 comma 2 del DLgs. 347/1990.

La Suprema Corte non condivide la tesi dell’Agenzia e approfitta per mettere ordine tra i vari pronunciamenti di prassi e giurisprudenza, in tema di applicazione dell’imposta di registro alla trasformazione.
In primo luogo, la Cassazione ricorda che, sulla corretta lettura del presupposto soggettivo dell’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, si sono espresse le Sezioni Unite (SS.UU. n. 23051/2022; si veda “Scissione in società semplice con registro fisso” del 26 luglio 2022), secondo le quali il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non riguarda le società, ma soltanto gli enti diversi; invece, il riferimento alle “società di qualsiasi tipo ed oggetto” consente di applicare la norma a tutte le società (comprese le società semplici). Pertanto, non è possibile escludere l’operatività dell’art. 4 in parola ove a trasformarsi sia una srl. Non rileva, in questo contesto, il coinvolgimento di una fondazione (in qualità di soggetto uscente dalla trasformazione).

L’atto da assoggettare a imposta – dice la Cassazione – è una modifica statutaria riguardante una srl (non la fondazione), quindi, è indubitabile l’applicabilità dell’art. 4 lett. c): dato che “il soggetto che la pone in essere è una società” e che “la trasformazione integra una modifica statutaria (sia pure l’ultima) di una società […], ai fini dell’applicabilità della disciplina in esame, è irrilevante ogni indagine su tipo e oggetto”. Peraltro, secondo i giudici di legittimità, sarebbe coerente con questa lettura anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63/2019 (si veda “Registro fisso se l’associazione riconosciuta si trasforma in fondazione” del 29 giugno 2019), che ha affermato l’applicabilità del registro fisso, ex art. 4 comma 1 lett. c) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, in un’ipotesi di trasformazione di un ente diverso dalle società (associazione) in una fondazione, “nel presupposto che l’associazione fosse un ente commerciale, considerata la limitazione (relativa all’oggetto) prevista per gli enti diversi dalle società”. In verità, nella risposta in esame l’Agenzia sembra condizionare l’applicazione dell’imposta fissa al fatto che entrambi gli enti coinvolti (per l’appunto diversi dalle società) abbiano natura commerciale, mentre questa è la tesi che la sentenza in commento pare rifiutare.