Impugnazione del ruolo legittima per il cessionario

Di Rebecca AMATO

Con il decreto di riforma della riscossione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 in attuazione della legge di delega fiscale (L. 111/2023), stando alla bozza circolata, viene ampliata la casistica in ordine alle ipotesi tassative di impugnazione del ruolo.
Tecnicamente si tratta dell’impugnazione della cartella di pagamento non validamente notificata conosciuta mediante l’estratto di ruolo, che è relegata alle ipotesi tassative previste dall’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73 (inserito dall’art. 3-bis comma 1 del DL 146/2021).

Nella versione in vigore della norma l’impugnazione del ruolo è subordinata alla dimostrazione che il carico può:
– pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016;
– compromettere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni mediante attivazione delle procedure di blocco (cfr. l’art. 48-bis del DPR 602/73);
– comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A queste ipotesi relegate ai rapporti con la Pubblica Amministrazione si aggiungono nuove casistiche, che attengono a rapporti anche tra soggetti privati. Si tratta di un pregiudizio che al debitore possa derivare:
– nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs. 14/2019;
– in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
– nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del DLgs. 472/97.
Quanto alla rilevanza delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rileverebbe astrattamente l’impugnazione del ruolo, ad esempio, a opera del curatore del fallimento onde escludere dal passivo carichi non notificati oppure rileverebbe il pregiudizio a ottenere un finanziamento per l’imprenditore gravato da un’iscrizione ipotecaria (in senso opposto cfr. Cass. 25 ottobre 2022 n. 31561).

Ancora, infine, rileverebbe l’impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza della notifica delle cartelle di pagamento non solo per il cedente, ma anche per il cessionario dell’azienda, quale responsabile in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti.