Mancano, però, chiarimenti sulle modalità di compilazione dei prospetti con carattere informativo

Di Sara BERNARDI e Gianluca ODETTO

L’art. 182 comma 3 del TUIR prevede che, per le liquidazioni di società di capitali chiuse entro il quinquennio, il reddito relativo agli esercizi intermedi sia determinato in via provvisoria, salvo conguaglio in base al bilancio finale.

Il reddito (provvisorio) relativo agli esercizi intermedi deve essere indicato nelle dichiarazioni riferite a tali periodi, con liquidazione, sempre in via provvisoria, delle relative imposte. Diversamente, il reddito complessivo relativo all’intera procedura, unitariamente determinato, è indicato nella dichiarazione “finale”, da presentare entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa (più precisamente, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo, come rilevato dalle Entrate nella ris. n. 66/2010) o, se prescritto, al deposito del bilancio finale in via telematica.

La prassi non fornisce, tuttavia, chiarimenti sulle modalità di compilazione di tale dichiarazione “finale”, risultando opportuno guardare al contenuto dei singoli quadri del modello REDDITI SC.
Nel quadro RF, relativo alla determinazione del reddito d’impresa, andranno riportati i risultati complessivi dell’intera procedura, dati dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi di reddito dei singoli periodi intermedi, nonché dalla somma delle relative variazioni in aumento e in diminuzione relative all’intera fase di liquidazione. I dati indicati nelle precedenti dichiarazioni “intermedie” saranno poi replicati anche in detta dichiarazione finale riepilogativa.

Si può ipotizzare un unico periodo d’imposta intermedio (ad esempio, dal 20 marzo 2022, data di inizio della liquidazione, al 31 dicembre 2022) con i seguenti dati: ricavi per 100, costi per 40, variazioni in diminuzione di 10, da cui un reddito di 50 e un’IRES (provvisoria) di 12. Si ipotizzino poi, per la frazione antecedente alla chiusura della liquidazione (ad esempio, dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023, data della chiusura), ricavi per 500, costi per 500 e variazioni in aumento di 100, da cui un reddito di 100 e un’IRES di 24, i quali confluiscono direttamente nella dichiarazione “finale”.
Il quadro RF riporterà i risultati complessivi dati dalla sommatoria dei componenti di reddito e delle relative variazioni: ricavi 600 (100 + 500), costi 540 (40 + 500), variazioni in diminuzione di 10, variazioni in aumento di 100, da cui un reddito complessivo di 150, cui corrisponde un’IRES complessiva di 36.

Analogamente, il quadro RN dovrebbe accogliere la determinazione complessiva dell’IRES per l’intera procedura di liquidazione. In detta sede deve essere effettuato il conguaglio finale guardando all’imposta complessivamente dovuta e a quelle già versate a titolo provvisorio. In assenza di specifici chiarimenti sulle modalità con le quali indicare detto conguaglio, si potrebbero adottare due diverse impostazioni.
La prima, consistente nell’indicazione dell’imposta corrispondente al reddito imponibile dell’intera procedura nel rigo RN9 (nell’esempio, 36) e l’indicazione nel successivo rigo RN23 dell’imposta a debito dovuta a titolo definitivo (al netto di eventuali crediti d’imposta, ritenute d’acconto, ecc.) sempre per 36, senza quindi indicare quanto già versato a titolo provvisorio in base alle dichiarazioni relative ai periodi intermedi (pur se il saldo IRES dell’ultimo periodo ammonta a 24).