Secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate scontano l’imposta in misura fissa anche le restituzioni di riserve di capitale
Come prescritto dall’art. 2492 comma 2 c.c., il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, deve essere depositato presso il Registro delle imprese. Questo adempimento postula un necessario collegamento con l’eventuale obbligo di registrazione del bilancio, dal momento che l’art. 65 del DPR 131/86 preclude ai pubblici ufficiali, tra i quali sono compresi gli “impiegati delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”, di “ricevere in deposito […] atti soggetti a registrazione in termine fisso, non registrati”.
È dunque necessario comprendere se e a quali condizioni il bilancio finale di liquidazione debba essere sottoposto a registrazione, con conseguente applicazione dell’imposta.
La norma di riferimento è l’art. 4 comma 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, che disciplina l’applicazione dell’imposta di registro alle assegnazioni ai soci (in quanto insieme al bilancio finale di liquidazione è depositato il piano di riparto, che “assegna” beni e denaro ai soci). La norma non è di semplice lettura, come testimoniano le diverse posizioni assunte nel tempo in seno all’Agenzia delle Entrate.
La prima cosa che si rileva, dal tenore letterale della disposizione, è che le assegnazioni sono assoggettate all’imposta in misura fissa qualora siano “soggette all’imposta sul valore aggiunto” oppure abbiano “per oggetto utili in denaro”. La seconda è che esse sono soggette all’imposta, con le stesse aliquote di cui alla lett. a dello stesso art. 4 comma 1 della Tariffa (applicabili in caso di conferimento), anche “in ogni altro caso”.
L’articolo è stato oggetto di compiuta interpretazione nella ris. n. 353/2007 dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver rilevato che esso si riferisce a qualunque distribuzione, sia se fatta durante societate sia se effettuata in sede di liquidazione, l’Agenzia ha concluso che la registrazione è necessaria qualora la distribuzione in denaro abbia a oggetto degli utili, mentre può essere omessa qualora le somme distribuite abbiano come contropartita la restituzione di riserve di capitale (posizione, questa, ripresa anche nella circ. n. 18/2013, § 6.38). La stessa risoluzione prosegue escludendo l’obbligo di registrazione nel caso in cui sia attribuito un credito IVA, in quanto posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Di senso contrario a questa interpretazione – che non si sofferma nelle motivazioni sul perché i bilanci finali di liquidazione che non comportino distribuzione di utili non dovrebbero essere registrati, ma cionondimeno lo dichiara in modo inequivoco – sono due documenti di prassi della DRE Veneto, uno antecedente (interpello n. 907-23615) e uno successivo (nota n. 907-4912/2014) alla ris. n. 353/2007.
Anche in questi documenti non ci sono molti elementi che aiutino nell’esegesi della norma, ma il responso è piuttosto chiaro e l’indicazione fornita è che il piano di riparto (che fa parte del bilancio finale di liquidazione) “sia soggetto a registrazione ogniqualvolta rechi un’assegnazione di somme ai soci”.