Per le società di capitali e di persone «con opzione» vale il principio di presa diretta dal bilancio
La recente sentenza della Cassazione n. 11791/2024 segna un nuovo punto a favore dell’inapplicabilità, ai fini dell’IRAP, delle regole fiscali dettate dal TUIR, al fine della determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e delle società di persone che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio.
Nelle scarne motivazioni della pronuncia, si legge infatti che, per i citati soggetti, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’art. 5 del DLgs. 446/97, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 164 TUIR e delle soglie di deducibilità da esso fissate.
In particolare, la disposizione da ultimo richiamata regola il trattamento fiscale dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese e arti e professioni, limitando, con riferimento ad alcuni di essi, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (es. costo d’acquisto, carburante, manutenzione, ecc.).
La norma distingue tra:
– veicoli per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili (100%), vale a dire i veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (es. taxi);
– veicoli per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono parzialmente deducibili, quali i veicoli aziendali (deducibilità al 20%), i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (deducibilità all’80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).
Ciò posto, la sentenza in commento richiama l’ordinanza n. 15115/2018, secondo la quale il principio di inerenza rilevante ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.
Analogo principio è stato incidentalmente espresso dall’ordinanza n. 7183/2021 e dalla sentenza n. 6492/2023 con riferimento ai canoni di leasing immobiliare, che, secondo la Cassazione, sono deducibili per l’importo stanziato nella voce B.8 del Conto economico (eccetto la quota interessi), senza tenere conto dei limiti forfetari valevoli in ambito IRES. Infatti, i principi contabili nazionali non prevedono per i canoni di locazione finanziaria lo scorporo della parte correlata al costo delle aree.
La rilevanza dell’inerenza c.d. “civilistica” è stata ribadita anche dall’ordinanza n. 781/2024, secondo la quale la deducibilità dei costi in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati dal TUIR è subordinata alla prova dell’inerenza, che deve essere fornita dal contribuente e non dall’Amministrazione finanziaria (affermazione, quest’ultima, non presente nei precedenti arresti giurisprudenziali).
Vi sarà da capire come tale statuizione si concili con il nuovo art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dalla L. 130/2022, secondo cui l’onere della prova deve essere assolto dall’ente impositore.
In ogni caso, sembra dover restare fermo il principio per cui l’Amministrazione finanziaria non può adoperare le forfetizzazioni del TUIR (che, nel sistema dell’IRAP, non hanno valore di presunzioni) “per contestare l’inerenza dei costi dedotti” (così, tra l’altro, la circ. Agenzia delle Entrate n. 39/2009).