Per il triennio 2020-2022 sono individuate 25 anomalie e incongruenze nei dati

Di Paola RIVETTI

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281202, pubblicato ieri, ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che saranno oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

La selezione è effettuata sui soggetti che hanno svolto un’attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l’altro:
– imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
– soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2023 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
– soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
– soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell’attività;
– soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello REDDITI 2023 non superano tale soglia;
– enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l’assenza dell’autorizzazione comunitaria;
– imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
– soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
– professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
– professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
– imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022;
– soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.