Si passa da una tutela a fronte del pregiudizio potenziale al pregiudizio effettivo
Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, con l’ordinanza n. 17606 di ieri, 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha introdotto una nuova limitazione alla già risicata tutela del contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto ruolo (o meglio, per essere precisi della cartella di pagamento conosciuta mediante tale estratto) occorre che l’interesse ad agire sia attuale, ovvero che il pregiudizio sussista al momento della pronuncia.
In estrema sintesi questo è il nuovo arresto a cui è giunta la Cassazione aggiungendo un ulteriore tassello a quel diritto di difesa del contribuente che potrebbe dirsi quasi ormai inesistente.
L’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73 stabilisce che “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici [di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, ndr] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Per cui, se dal ruolo può derivare un pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, il ricorso sarebbe ammesso. Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro, inoltrino in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro.
L’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73 è stato oggetto di due importanti pronunce, una della Corte Costituzionale, la n. 190 del 17 ottobre 2023 (confermata dalla successiva Corte Cost. n. 81 del 9 maggio 2024), che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale ponendo però un forte monito al legislatore onde evitare il vulnus alla difesa del contribuente, e una della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 26283 del 6 settembre 2022, che stabilito l’applicabilità della norma ai processi pendenti.
A fronte della nuova disposizione e delle interpretazioni che ne sono seguite, il contribuente che aveva in essere un procedimento pendente o dimostrava la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, o il ricorso veniva dichiarato inammissibile per la non impugnabilità dell’atto.