Il ripristino del regime fiscale «pregresso» sembra volto a limitare arbitraggi
Tra i documenti di prassi di particolare interesse ai fini della predisposizione dei modelli di dichiarazione REDDITI 2024 SC e IRAP 2024, la circolare Assonime n. 12, pubblicata ieri, 20 giugno 2024, si è soffermata, tra i numerosi argomenti, sulla risposta interpello n. 73/2024, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022.
Come considerazione di carattere generale, Assonime, pur ritenendo apprezzabile l’intervento dell’Agenzia, ribadisce come la pluralità di questioni interpretative sollevate dalle disposizioni in tema di errori contabili (art. 83 comma 1 del TUIR, come modificato dapprima dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022, e poi dalla L. 197/2022) meriterebbero di essere affrontate in modo organico da parte dell’Amministrazione finanziaria mediante una apposita circolare esplicativa.
Tanto premesso, l’Associazione si sofferma, prima di tutto, sul trattamento fiscale delle poste correttive.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la nuova disciplina determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione, ma non incide sulla natura del componente reddituale.
Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito (nel caso di specie, le limitazioni previste dall’art. 102 comma 7 del TUIR per la quota capitale dei canoni di leasing).
Inoltre, la deduzione può avvenire esclusivamente nei limiti dell’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta interessato dall’errore.
Nella sostanza, si ottiene così il ripristino, nel periodo d’imposta in cui avviene la correzione, del regime fiscale applicabile al singolo componente negativo nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.
Secondo Assonime, questa affermazione sembra influenzata dall’intento di limitare eventuali arbitraggi che potrebbero determinarsi facendo riferimento ai limiti e alle condizioni relative ad un periodo di imposta diverso rispetto a quello originario.
L’Agenzia delle Entrate non sembra però imporre al contribuente di ricostruire tutti gli effetti, anche indiretti, che sarebbero emersi in assenza dell’errore, intendendo per tali gli eventuali riflessi che il costo/ricavo non imputato in bilancio avrebbe potuto determinare sulla rilevanza fiscale di altri componenti reddituali.