Società responsabile con sussistenza del reato presupposto e la formale imputazione a uno dei soggetti indicati dall’art. 5 del DLgs. 231/2001
Solo l’insussistenza del fatto illecito attribuito al legale rappresentante della società comporta il venir meno della responsabilità “231” di quest’ultima, mentre potrebbe accadere che il reato presupposto sussista e sia contestabile all’ente anche in caso di assoluzione dell’amministratore.
Con tale complessa ricostruzione logico-giuridica, la Corte di Cassazione ha rigettato, nella sentenza n. 24058 depositata ieri, il ricorso di una srl contro il provvedimento di sequestro del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La contestazione riguardava l’illecito amministrativo connesso ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies DLgs. 231/2001) per non avere la società adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire la commissione del reato di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000 incamerandone il profitto e ottenendo vantaggi.
In particolare la violazione era stata contestata al legale rappresentante di altra società, destinataria di cartelle di pagamento del complessivo importo di 1.477.092,32 euro, che aveva successivamente distratto tale somma bonificandola in favore della srl qui “indagata”.
Il Tribunale di merito aveva ritenuto sussistente l’illecito “231” sul rilievo che la società non aveva impedito il concorso nel reato tributario di quello che veniva indicato come gestore e amministratore di fatto.
Il punto di diritto contestato riguarda proprio il fatto che il reato tributario non era stato contestato al legale rappresentante della società, bensì – come si è detto – all’amministratore di altra persona giuridica (non essendo – secondo la difesa – provata la gestione “di fatto” da parte di quest’ultimo).
I giudici di legittimità colgono l’occasione per puntualizzare alcuni principi della responsabilità penale delle persone giuridiche. In virtù del principio di autonomia sancito dall’art. 8 del DLgs. 231/2001, che si limita soltanto a prevedere l’insensibilità del processo nei confronti dell’ente alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all’estinzione del reato-presupposto per causa diversa dall’amnistia, l’importante è che un reato tra quelli compresi nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall’art. 5 del DLgs. 231/2001 (apicali o sottoposti), anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti (così Cass. SS.UU. n. 11170/2015).