Il DLgs. correttivo sembra puntare a restringere la platea

Di Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

La pubblicazione del DM del MEF con cui verrà approvata la metodologia sulla base della quale verranno formulate le proposte di concordato preventivo biennale si avvicina, dopo aver ottenuto il via libera da parte del Garante della privacy (provvedimento 6 giugno 2024 n. 361); nel frattempo, le cause di esclusione dal nuovo istituto si moltiplicano, per effetto delle nuove disposizioni contenute all’interno della bozza di DLgs. correttivo che dovrebbe essere esaminata in un prossimo Consiglio dei Ministri.

Le nuove fattispecie che sbarrano l’accesso al concordato preventivo biennale sono dedicate ai soggetti che applicano gli ISA (i contribuenti forfetari non sono coinvolti) e sono verosimilmente accomunate dalla consapevolezza che fissare preventivamente per un biennio i redditi di impresa o di lavoro autonomo mal si concilia con situazioni in cui le caratteristiche (oggettive o soggettive) del contribuente variano sensibilmente da un anno all’altro.

Le cause di esclusione originarie, attualmente individuate dagli artt. 10 e 11 del DLgs. 13/2024, puntavano a non coinvolgere nell’applicazione del nuovo istituto contribuenti non considerati fiscalmente affidabili; si ricorda, infatti, che l’accesso al concordato preventivo biennale non è consentito in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, condanne per reati tributari o presenza di debiti tributari oltre soglia.

Diversamente, la nuova tornata di cause di esclusione sembra concentrarsi su quelle ipotesi in cui il contribuente, seppur considerato fiscalmente affidabile, presenta alcune caratteristiche che potrebbero falsare i risultati dei calcoli che portano alla definizione del reddito su cui verranno applicate le imposte.

In particolare, la bozza di DLgs. correttivo esclude dal concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, hanno conseguito, nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:
– in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile;
– in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

I soggetti interessati all’applicazione del concordato preventivo 2024-2025 dovranno quindi preventivamente verificare se nel 2023 siano stati prodotti redditi che soddisfano le sopra citate caratteristiche; la causa di esclusione potrebbe attivarsi, ad esempio, in presenza di redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa nelle zone franche urbane di cui all’art. 1 comma 340 ss. della L. 296/2006, di compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 o di redditi prodotti dai lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023.

Un’ulteriore nuova causa di esclusione riguarda poi i soggetti che accedono, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
La causa di esclusione in esame, che non brilla per chiarezza, dovrebbe riguardare, relativamente al biennio 2024-2025 i contribuenti che:
– nel 2023 applicano gli ISA;
– nel 2024 applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.