Per la qualifica di «abitazione principale» rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore

Di Lorenzo MAGRO

Scade lunedì 17 giugno 2024 il termine per il versamento della prima rata dell’IMU per il 2024 (si veda “Acconto IMU per il 2024 entro il 17 giugno” del 27 maggio 2024). In vista di tale scadenza, vale la pena richiamare le agevolazioni che spettano per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Va ricordato che con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della disciplina IMU per la qualifica di “abitazione principale”, ridefinendone i relativi requisiti.
Attualmente, ai sensi dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Consulta), per “abitazione principale” deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
– vi abbia la propria residenza anagrafica (riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
– vi dimori abitualmente (ossia, il possessore vi deve abitare effettivamente per la maggior parte dell’anno).

Con le modifiche recate dalla sentenza della Consulta n. 209/2022, dunque, per il riscontro della qualifica di abitazione principale rilevano solo i requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale” del possessore, mentre sono irrilevanti detti requisiti riferiti ai componenti del “nucleo familiare” del possessore (in altre parole, detta qualifica spetta a prescindere dalla residenza e dalla dimora del coniuge del possessore).

Va ricordato che solo le abitazioni principali censite in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, sono escluse dall’IMU.
Sono invece assoggettate all’IMU le abitazioni principali accatastate nelle predette categorie di maggior pregio, nonché le relative pertinenze. Per detti immobili spetta tuttavia una duplice agevolazione, ai sensi dell’art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019, in quanto:
– si applica un’aliquota agevolata pari, di base, allo 0,5% (i Comuni possono aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento);
– compete una detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di importo pari a 200 euro (tale detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale).

Se l’unità immobiliare in A/1, A/8 o A/9 è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui tale destinazione si verifica.