Eventuali inadempimenti conducono all’iscrizione a ruolo delle somme dovute

Di Luisa CORSO

Entro il prossimo 1° luglio, dato che il 30 giugno cade di domenica, deve essere versato il rimanente 40% dell’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze emerse a seguito dell’operazione di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale; i soggetti interessati erano tenuti a versare il 60% entro il 30 novembre 2023.

Il termine del 30 giugno 2024 non rientra nella proroga dei versamenti prevista dall’art. 37 del DLgs. 13/2024, in quanto individuato in modo puntuale dalla disciplina agevolativa e indipendente dalle scadenze di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Si ricorda che, ordinariamente, l’estromissione degli immobili strumentali effettuata dall’imprenditore individuale rappresenta un’ipotesi di destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58 comma 3 del TUIR) e in quanto tale comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (art. 86 comma 3 del TUIR).

Il regime di cui all’art. 1 comma 106 della L. 197/2022 permette, come nell’ambito dell’assegnazione agevolata o della trasformazione in società semplice:
– l’assoggettamento di tale plusvalenza a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
– la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Le agevolazioni non vengono meno se la base imponibile dell’imposta sostitutiva è negativa.

Eventuali omessi, insufficienti o ritardati versamenti dell’imposta sostitutiva non inficiano, però, la validità dell’estromissione agevolata, ma conducono all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, la disciplina agevolativa non prescrive adempimenti specifici perché l’operazione abbia luogo; la stessa doveva essere effettuata, mediante comportamento concludente (l’annotazione dell’estromissione nelle scritture contabili), entro il 31 maggio 2023, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2023.

L’opzione va poi perfezionata con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016, cap. IV, Parte I, § 3, che conferma la precedente ris. n. 82/2009). A tal fine, nel quadro RQ del modello REDDITI PF 2024 è stata reintrodotta l’apposita sezione XXII. Si segnala altresì che le plusvalenze (o le minusvalenze) derivanti dall’operazione in esame, ove indicate in bilancio, devono essere neutralizzate mediante variazione in diminuzione (o in aumento), da contrassegnare con il codice “51” nel rigo RF55 (o RF31).