Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 la detrazione IRPEF si ridurrà nel limite di spesa massima di 48.000 euro

Di Arianna ZENI

A regime, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”) per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” è riconosciuta nella misura del 36%, ma ne è stato di anno in anno prorogato il potenziamento al 50%.
Attualmente, l’art. 16 comma 1 del DL 63/2013 dispone tale potenziamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, invece, l’aliquota della detrazione si abbasserà al 36% nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

L’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 67/2024, prevede la riduzione dal 36% al 30% di questa agevolazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
Viene, infatti, aggiunto all’art. 16-bis del TUIR il comma 3-ter, che prevede: “Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento”.

La riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 non riguarda quindi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali continua a spettare la detrazione IRPEF nella misura del 50% ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-bis del TUIR anche in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Giova osservare che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, per via del fatto che il citato comma 3-bis nulla dispone con riguardo al limite massimo di spesa limitandosi a rinviare al precedente comma 1 del medesimo art. 16-bis, per questa tipologia di intervento l’agevolazione dovrebbe competere nel limite di spesa detraibile di 48.000 euro.

Alla luce di tale previsione e salvo future modifiche, per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (inclusa la detrazione IRPEF che compete agli acquirenti delle unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati dalle imprese ex art. 16-bis comma 3 del TUIR e fatto salvo gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di cui al successivo comma 3-bis) la detrazione spetta con aliquota del:
– 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (con limite di spesa massima detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare);
– 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (con spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare);
– 30%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (con limite di 48.000 euro per unità immobiliare).