Gli “intangible” di un’azienda sono una particolare categoria di bene economico caratterizzata dalla mancanza di materialità, caratteristica che li rende non facilmente rilevabili nel bilancio delle imprese, dove, ricorrendone i presupposti, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.

Di Paolo VERNERO e Giuseppe CHIAPPERO

I beni immateriali («intangible») di un’azienda sono una particolare categoria di bene economico caratterizzata dalla mancanza di materialita?. Questa caratteristica li rende non facilmente rilevabili nel bilancio delle imprese, dove, ricorrendone i requisiti, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali sono un sottoinsieme dei beni (anche “risorse”) immateriali e ai fini della loro iscrizione a bilancio soccorrono i principi contabili predisposti, in sede nazionale, dall’Organismo Italiano di Contabilita? (OIC) e, in sede europea, tramite un articolato processo di recepimento e adozione nell’ordinamento giuridico dell’Unione, dall’«International Accounting Standards Board» (IASB). Se in passato i due set di standard evidenziavano notevoli differenze, con il passare del tempo il loro aggiornamento e sviluppo ne sta favorendo la convergenza; in ogni caso, si puo? rilevare che quelli nazionali hanno essenzialmente l’obiettivo di armonizzare le pratiche con le normative1 e di fissare i format dei bilanci di esercizio, mentre quelli europei mirano principalmente a informare gli stakeholder nel modo piu? completo possibile, fornendo loro gli elementi utili a prendere decisioni consapevoli e prudenti.

Fatta questa premessa ed entrando nel merito, l’Oic 24, «Immobilizzazioni immateriali», le definisce come «attivita? normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilita?» quali: oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (concessioni, licenze, marchi e diritti simili); avviamento; immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Tale definizione riflette anche il recepimento in Italia della direttiva 2013/34/UE (cd. «Accounting Directive»), con cui si e? dato corso al progressivo assorbimento degli Ifrs nell’ambito della disciplina contabile codicistica, accorciandone sensibilmente le distanze.