Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva CSRD

Di Stefano DE ROSA e Alain DEVALLE

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DLgs. 125/2024 che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che definisce, tra gli altri aspetti, il quadro di riferimento relativo all’entrata in vigore della predisposizione dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella Relazione sulla gestione.

La norma conferma gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.

A partire dal 1° gennaio 2025 sarà invece il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate. Recependo gli incrementi nei limiti previsti a dicembre 2023 dall’Unione europea, sono definite grandi imprese le entità che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti limiti:
– totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
– numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

I gruppi di grandi imprese sono invece i gruppi composti da una società madre e società figlie che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato e che superano i limiti sopra riportati. Così come per la redazione del bilancio consolidato è stabilito coerentemente che la verifica al superamento dei limiti possa essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, aumentando del 20% i sopra citati limiti (e quindi 30 milioni di euro di totale attivo e 60 milioni di euro di fatturato).

Nell’ambito dei gruppi non quotati sono previste anche esenzioni rilevanti. Ad esempio, un’impresa di grande dimensione può non fornire l’informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nell’ambito del bilancio consolidato della società madre. Attualmente, in molti casi, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l’obbligatorietà, si rovescia il punto di vista: la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l’informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia avrà la facoltà di redigerla.

Le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati saranno invece obbligate a partire dal 1° gennaio 2026 e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive.