La trasformazione da spa in srl con il solo revisore unico non incide sul procedimento ex art. 2409 c.c.

Di Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Torino, nel provvedimento del 19 aprile 2024, ha stabilito che la trasformazione di una spa in srl con il revisore unico e senza organo di controllo non è di ostacolo alla prosecuzione del procedimento ex art. 2409 c.c. (denuncia al Tribunale) attivato dal Collegio sindacale della spa “decaduto” in esito alla trasformazione.

Nel caso di specie, in particolare, nel febbraio di quest’anno, il Collegio sindacale della Alfa spa (società con fatturati importanti e migliaia di dipendenti) depositava un ricorso ex art. 2409 c.c. con il quale chiedeva al Tribunale: una ispezione tesa a verificare, tra l’altro, i rapporti della società con i fornitori e con la società controllante, l’adeguatezza del piano finanziario proposto e degli assetti societari e una serie di irregolarità gestionali; la revoca dell’organo amministrativo e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario legittimato a promuovere le opportune azioni di responsabilità e le iniziative per rimediare alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, al fine di garantirne la continuità aziendale.

Cinque giorni dopo la denuncia la Alfa spa deliberava la sua trasformazione in srl. Avvenuta l’iscrizione della delibera al Registro delle imprese, la società comunicava al presidente del Collegio sindacale l’intervenuta “decadenza” dell’organo e il venir meno di “ogni obbligo di verifica riferibile al (cessato) organo di controllo, nonché [dei] poteri ispettivi che fanno capo all’organo stesso”.

All’udienza fissata per avviare il procedimento di controllo giudiziario, il Tribunale di Torino rileva come tali circostanze non possano considerarsi di ostacolo alla prosecuzione dello stesso. Si osserva, infatti, come, essendo il procedimento finalizzato esclusivamente alla tutela della società, l’eventuale mutamento/cessazione dei soggetti/organi sociali che lo abbiano attivato non impatti in alcun modo sulla sua prosecuzione.

A supporto di tale conclusione sono evidenziate talune indicazioni normative dedicate proprio al procedimento ex art. 2409 c.c. Il terzo comma di tale articolo, infatti, dispone che il procedimento deve essere sospeso (ma non concluso) “se l’assemblea sostituisce gli amministratori o i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle riferendo al tribunale sugli accertamenti e sulle attività compiute”. Il quarto comma, inoltre, precisa che, ove gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultino insufficienti, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori al fine di ripristinare la regolarità della gestione sociale e prevenire ulteriori irregolarità e, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci. La ratio di queste disposizioni è quella di impedire che la maggioranza possa interrompere il procedimento semplicemente cambiando l’organo amministrativo (o quello di controllo).
Una ratio che non può non valere anche nel caso in cui si deliberi la trasformazione della società di capitali in una società di persone (priva di controlli) o, come nel caso di specie, la trasformazione di una spa in una srl priva dell’organo di controllo.