Ogni cointestatario è potenzialmente soggetto alla sanzione sul 100% delle attività estere di cui ha disponibilità, senza dividere l’importo
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti devono indicare all’interno del quadro RW i conti correnti detenuti all’estero. Tuttavia, per questa tipologia di attività finanziaria è stato previsto che è possibile essere esonerati dalla sua indicazione se risulta complessivamente di importo inferiore a 15.000 euro (cfr. art. 4 comma 3 del DL 167/90).
Al riguardo, si deve tenere presente che si tratta di un esonero non correlato al momento di chiusura del periodo di imposta, ma, di fatto, a un picco di disponibilità della specifica attività finanziaria nel corso dell’anno.
Per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (in questo senso, si veda la circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38).
Tale obbligo si applica anche ai soggetti delegati a operare sui conti correnti esteri.
Presupposto per essere tenuti alla compilazione del quadro RW è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.
Per questo motivo, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato, però, che deve essere esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Non sono quindi soggetti alla disciplina sul monitoraggio gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27 del 16 luglio 2015, §. 1.2).