Il termine è previsto per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale

Di Mirco GAZZERA e Massimo NEGRO

Il saldo IVA per il 2023 può essere ancora versato entro il 31 luglio 2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% o entro il 30 agosto corrispondendo quest’ultima, alla luce del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale. I soggetti passivi che non possono beneficiare di questo differimento dei termini devono provvedere al versamento entro fine luglio con la maggiorazione prevista.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno (art. 6 del DPR 542/99) ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo, come è avvenuto nel 2024, in cui la scadenza è “slittata” al 18 marzo, visto che il giorno 16 era sabato (si veda “Soggetti passivi alla cassa per il versamento del saldo IVA relativo al 2023” dell’11 marzo 2024).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito (pari a 5.164.569 euro) possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che sarebbero scaduti in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, sulla base dello schema di DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno e attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari per i relativi pareri, è possibile anche differire tale versamento al 30 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% (si veda “Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%” del 22 giugno 2024).

Il citato art. 37 si applica altresì:
– ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 commi 54-86 della L. 190/2014);
– ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.