Può aversi falcidia del credito privilegiato solo nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio stesso

Di Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Due recenti interventi, del Tribunale di Ferrara 7 maggio 2024 e del Tribunale di Como 10 maggio 2024, affrontano il tema del rispetto della par condicio creditorum nell’ambito delle procedure di concordato semplificato, con specifico riferimento alle ipotesi in cui siano presenti crediti sorretti da privilegio.
In particolare, ambedue le pronunce hanno posto l’accento sul mancato riconoscimento delle garanzie eventualmente sottostanti ai crediti vantati nell’ambito delle procedure e sugli effetti da ciò derivanti in termini di soddisfazione delle relative pretese.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, e quindi all’applicazione delle regole generali o speciali di distribuzione del ricavato, è stata evidenziata dal Tribunale di Ferrara l’impossibilità, nel concordato semplificato, di applicare in via analogica la regola distributiva di cui all’art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019 (dettata specificamente per il concordato preventivo in continuità aziendale, mentre il concordato semplificato non può che essere liquidatorio), stante la portata derogatoria ed eccezionale di tale regola rispetto alle regole generali.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Nel concordato semplificato, quindi, trovano piena applicazione gli artt. 2740 e 2741 c.c., con la conseguenza che può aversi falcidia del credito privilegiato solo nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio stesso; la restante parte del credito viene declassato a credito chirografario.

La revisione proposta dal decreto correttivo-ter all’art. 84 comma 6 e all’art. 25-sexies del CCII non pare capace di cambiare il quadro interpretativo.
Stando all’ultima bozza di testo circolata, le modifiche al primo articolo dovrebbero essere meramente confermative dei principi sopra richiamati e l’art. 25-sexies comma 1 dovrebbe essere integrato con un espresso rimando all’applicazione dell’art. 84 comma 5. Quest’ultima norma stabilisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato dal professionista indipendente.