La riforma delle sanzioni impatta anche sul versante del ravvedimento operoso
Così come in diverse altre ipotesi, anche le sanzioni relative all’omesso o tardivo versamento sono state mitigate dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87.
Andando con ordine, l’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97 punisce, nella versione sino ad oggi in vigore, chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dei tributi entro le prescritte scadenze, con una sanzione del 30% o del 15% per ogni importo non versato. Nella generalità delle ipotesi, la sanzione era pari al 30% dell’importo non pagato o pagato tardivamente, ridotto al 15% per i ritardi non superiori a 90 giorni, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non superava i 14 giorni.
In caso di versamento insufficiente, la sanzione è parametrata alla sola parte di imposta non pagata nel termine e non alla totalità dell’importo.
Si tratta di una sanzione con un ambito applicativo vasto, potendo riguardare qualsiasi tributo con l’eccezione delle somme iscritte a ruolo.
La riforma delle sanzioni, attraverso l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, abbassa la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi.
Considerata la natura tributaria della sanzione, è possibile il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. In questo contesto la novità opera su due differenti piani.
Da un lato, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, la sanzione è dimezzata e quindi sarà non più del 15% ma del 12,5%. Dall’altro, se il ritardo nel pagamento non supera i 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.
Può essere utile ricordare che ai fini della riduzione della sanzione la violazione si considera commessa il giorno di scadenza del pagamento, non avendo rilievo il fatto che il pagamento insufficiente sia avvenuto in un giorno antecedente (C.M. 10 luglio 1998 n. 180).
La novità va inoltre letta alla luce del comma successivo: la sanzione per le imposte emergenti da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) ora sarà anch’essa del 25% e non più del 30%.