Alimentano il fondo i costi e oneri previsti per tutta la durata della liquidazione

Di Sara BERNARDI

La bozza in consultazione del nuovo principio contabile OIC 5 prevede, tra l’altro, la revisione delle finalità del bilancio di liquidazione. Secondo la bozza, il bilancio di liquidazione andrebbe a costituire uno strumento informativo di rendicontazione sull’andamento del procedimento liquidatorio, diversamente dall’attuale OIC 5 (applicabile alle liquidazioni ad oggi in corso) secondo il quale la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni prognostiche sull’esito della procedura. Tale modifica, come si legge nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, permetterebbe di superare alcune criticità relative alla contabilizzazione del fondo per costi e oneri di liquidazione.

Nel rispetto dello “scopo prognostico” del bilancio di liquidazione (secondo l’attuale OIC 5), la funzione del fondo è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi e oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto di eventuali proventi che si prevede di conseguire.

In tale posta confluiscono solo i costi e gli oneri attinenti alla gestione della liquidazione che maturano dalla data di inizio della liquidazione stessa (documento OIC 5, § 4.3.2) tra i quali, ad esempio, i compensi ai liquidatori e le imposte correnti e differite sui redditi previsti per la durata della liquidazione.
Guardando alla contabilizzazione e movimentazione, l’importo complessivo dei costi della procedura è iscritto, nel bilancio iniziale di liquidazione e poi adeguato di anno in anno, in un’unica voce “fondo per costi e oneri di liquidazione” fra le passività di Stato patrimoniale, avente in contropartita la voce “rettifiche di liquidazione” (sempre di Stato patrimoniale).

Al momento di effettivo sostenimento “a consuntivo”, poi, i costi sono iscritti per competenza a Conto economico secondo le ordinarie regole contabili e il fondo conseguentemente neutralizzato movimentando in contropartita un’apposita voce a Conto economico denominata “utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione” (sinteticamente, “utilizzo fondo”).

Nell’esercizio di competenza si rilevano, quindi: da una parte, i costi effettivi; dall’altra, un provento di Conto economico quale voce rettificativa che storna i costi che hanno già ridotto il patrimonio netto nel bilancio iniziale di liquidazione.
In tal modo, nei bilanci intermedi dovrebbe emergere, laddove si riuscissero a prevedere tutte le variabili della liquidazione, un risultato pari a zero, rilevando i costi per competenza “sterilizzati” da un uguale componente (salvo eventuali differenze rispetto alla stima iniziale) di segno opposto.