Serve un chiarimento urgente sul concetto di «spese sostenute» al 30 marzo 2024

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Per poter esercitare successivamente al 17 febbraio 2023 le opzioni di cessione o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, occorre poter rientrare nelle deroghe al blocco delle opzioni contemplate dall’art. 2 del DL 11/2023.
In aggiunta, dopo l’approvazione del DL 39/2024 è necessario soddisfare il requisito introdotto dall’art. 1 comma 5, secondo cui le disposizioni dell’art. 2 commi 2 e 3 del DL 11/2023 “non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali” al 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Premesso che la richiamata norma si presta a non pochi dubbi di natura interpretativa e che è auspicabile un intervento normativo chiarificatore, non constano a oggi precisazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria su come interpretare la citata disposizione.

Con riguardo alla locuzione “non è stata sostenuta alcuna spesa”, in particolare, ove venisse considerato il solo dato letterale della disposizione, si dovrebbe verificare il momento di “sostenimento delle spese”.
A riguardo, in conformità alla prassi costante dell’Agenzia delle Entrate e alla luce dei principi generali di imputazione dei costi, il momento di sostenimento delle spese, ai fini della spettanza delle detrazioni “edilizie”, coincide:
– per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, con la data di pagamento (principio di cassa);
– per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, con la fine dei lavori (o di eventuali SAL), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi o dei pagamenti (principio di competenza).

Per questi ultimi soggetti, dunque, aderendo a tale interpretazione letterale, per riscontrare il momento di “sostenimento delle spese” richiesto ex art. 1 comma 5 del DL 39/2024 ai fini dell’applicazione della deroga al blocco delle opzioni sembrerebbe corretto applicare il criterio di imputazione temporale delle spese per competenza, ex art. 109 del TUIR, con tutte le problematiche che ne conseguono in relazione alla possibilità di poter continuare ad optare ai sensi dell’art. 121.

Per la concreta applicazione del principio di competenza, infatti, l’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR stabilisce che le spese per l’acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (salvo per le spese dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, che si considerano invece sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi). Pertanto, in linea generale le spese per gli interventi agevolati sostenute dal committente in forza di un contratto di appalto ex art. 1655 ss. c.c. (o un contratto d’opera, ex art. 2222 ss. c.c.) devono ritenersi sostenute, in ragione del principio di competenza, alla data in cui le prestazioni vengono ultimate (ris. Agenzia delle Entrate n. 260/2009), o, se il contratto di appalto prevede l’esecuzione “per partite” ex art. 1666 c.c., la data di “ultimazione dell’intervento” – e quindi di sostenimento delle spese – può essere identificata con la data di approvazione del SAL relativo alla “partita”.