La modifica relativa agli impianti fotovoltaici è stata introdotta in sede di conversione in legge del DL 60/2024
Nell’ambito della conversione in legge del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione”) è stata introdotta una modifica all’ambito applicativo del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, in relazione al quale si attende l’emanazione del relativo decreto ministeriale recante le disposizioni attuative (che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo).
In linea generale, il credito d’imposta previsto dall’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 è commisurato alle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in relazione ai seguenti investimenti:
– attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0);
– attività necessarie all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
– formazione del personale per l’acquisizione di competenze per la transizione verde.
Il beneficio fiscale deve essere “commisurato, in base ad almeno tre soglie incrementali, alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi) riconducibile agli investimenti nelle attività digitali” (così la Relazione illustrativa al citato DL).
Con particolare riferimento ai beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la lettera a) del comma 5 dell’art. 38 del DL 19/2024 dispone nello specifico che, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, siano inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’art. 15 comma 4-bis del DL 60/2024 convertito integra la summenzionata lettera a) del comma 5 dell’art. 38, specificando che la destinazione all’autoconsumo si ha anche nel caso in cui questo avvenga “a distanza” ai sensi dell’art. 30 comma 1, lettera a), numero 2), del DLgs. 8 novembre 2021 n. 199.
Ai sensi di tale disposizione, un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo “con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso”. In tal caso:
– l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (alle condizioni di cui al numero 1);
– l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.