Permane il contrasto giurisprudenziale sul tema

Di Antonio NICOTRA

L’art. 25-quinquies del DLgs. 14/2019 (CCII) esclude la possibilità di accedere alla composizione negoziata “in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a), 54, comma 3, e 74”, stabilendo, altresì, che l’istanza non può essere presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei 4 mesi precedenti la stessa, abbia rinunciato alle medesime domande.
Il tenore letterale della norma non chiarisce, tuttavia, se la preclusione opera anche quando il ricorso sia introdotto dai creditori e non dal debitore.

Sulla legittimità dell’accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale introdotto da terzi creditori, in verità, si registrano due orientamenti giurisprudenziali: il primo, in senso contrario, esclude l’accesso alla composizione negoziata nel caso di domanda di liquidazione giudiziale indipendentemente al soggetto istante, debitore o terzo (Trib. Lagonegro 28 febbraio 2023, Trib. Palermo 22 maggio 2023, Trib. Busto Arsizio 4 luglio 2023 e 16 agosto 2023, Trib. Bergamo 23 gennaio 2024); il secondo restringe l’ambito applicativo dell’art. 25-quinquies del CCII al caso di domanda di liquidazione giudiziale presentata solo dal debitore che successivamente intenda accedere alla composizione negoziata (Trib. Bologna 23 giugno 2023, Trib. Torre Annunziata 20 luglio 2023, Trib. Trani 30 settembre 2023 e Trib. Tempio Pausania 12 ottobre 2023).

A tale ultimo orientamento aderisce anche il Tribunale di Torino 11 aprile 2024.
Il Tribunale rammenta come i principi cardine della riforma concorsuale, elaborati dalla direttiva Insolvency n. 1023/2019, siano riconducibili alla “flessibilità” delle procedure e all’efficacia della ristrutturazione.
La “ristrutturazione efficace” implica un precoce risanamento dell’impresa diretto a conservarne l’operatività sul mercato; la “flessibilità”, invece, si riferisce alla necessità di individuare la procedura più corretta per la tipologia di crisi e alla possibilità di graduare gli interventi di risanamento (come emerge dall’art. 23 del CCII), nonché di prediligere l’accordo tra debitore e creditori nell’ottica di salvataggio dell’impresa (artt. 3 e 4 del CCII).

Anche dalla Relazione illustrativa al DL 118/2021 (successivamente trasfuso nel DLgs. 14/2019 ex DLgs. 83/2022) emerge come la composizione negoziata sia un procedimento volontario, attivabile dal solo imprenditore, di natura riservata (salvo la scelta di richiedere misure protettive e/o cautelari) e diretto a valutare, con l’ausilio di un esperto indipendente, lo stato dell’impresa e la ricerca di soluzioni per il risanamento.

Il Tribunale si sofferma, inoltre, sul rapporto tra la composizione negoziata e le misure a tutela del patrimonio, che operano su piani distinti ma connessi: nella prima, non vi è l’esigenza di ricorrere al tribunale, ferma la possibilità di proteggere il patrimonio del debitore da iniziative che possono ostacolare le trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa; le misure protettive e cautelari, invece, presuppongono che la composizione abbia avuto inizio, ma sono eventuali e funzionali alla tutela delle trattative volte a risanare l’impresa, qualora lo stato di crisi permetta la c.d. “ristrutturazione efficace”.