Novità all’interno del DLgs. correttivo della riforma fiscale all’esame delle Commissioni parlamentari
Il DLgs. correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno, è stato assegnato ieri alle Commissioni parlamentari competenti; una volta che saranno stati formulati i relativi pareri, entro il prossimo 1° agosto, il provvedimento tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il testo non presenta particolari differenze con le bozze circolate all’indomani dell’approvazione preliminare; sono quindi confermate sia l’individuazione di nuovi componenti da non considerare ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell’applicazione del concordato preventivo biennale, sia l’introduzione di nuove cause di decadenza e cessazione dal nuovo istituto (in merito, si veda “In arrivo nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale” del 14 giugno 2024).
Di particolare interesse è anche il termine per il rilascio del software di calcolo del reddito concordato riservato ai contribuenti forfetari, che passa dal 15 giugno al 15 luglio; la tardiva pubblicazione verrà quindi sanata dal legislatore ex post, considerato che sia il termine originario che quello prorogato saranno ampiamente scaduti alla data di entrata in vigore effettiva del DLgs. correttivo.
Diversamente, i contribuenti che applicano gli ISA hanno a disposizione, da alcune settimane, il software che permette di calcolare le proposte di reddito concordato; le simulazioni effettuate utilizzando l’applicativo in questione portano a redditi in linea generale più alti rispetto a quanto dichiarato per il periodo di imposta 2023, per effetto di eventuali adeguamenti per massimizzare le risultanze ISA e dell’applicazione delle diverse e successive rivalutazioni previste dalla metodologia di calcolo su cui il software si basa.
Tale circostanza sembrerebbe essere alla base dell’intervento del DLgs. correttivo sull’art. 20 del DLgs. 13/2024; tale disposizione, relativa alla disciplina degli acconti in caso di adesione al concordato, viene infatti completamente sostituita, introducendo nuove regole che puntano a diminuire gli impatti del nuovo istituto in sede di versamento degli acconti (le nuove disposizioni in materia non hanno tuttavia effetti sulla determinazione del reddito concordato).
In linea generale, l’acconto delle imposte sui redditi e sull’IRAP deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base, tuttavia, dei redditi e del valore della produzione netta concordati (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); applicando tale regola, l’acconto relativo al periodo di imposta 2024 dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, determinato all’interno del quadro P allegato al modello ISA 2024.